Data l’eterogeneità degli interventi di manutenzione e gestione di spazi verdi, non sempre è facile “classificare” l’attività svolta, al fine di ricomprenderla nella categoria degli appalti di lavori o di servizi.
Questa diversificazione – che in prima analisi può sembrare meramente formale – riveste importanza determinante in sede applicativa della disciplina propria di ciascuna categoria di appalto (lavori, servizi).
Un tipico esempio è rappresentato dall’esecuzione delle lavorazioni utili ai fini dell’ottenimento della SOA. La certificazione di un appalto di servizi – è appena il caso di evidenziarlo – non potrà essere utilizzata per provare l’esecuzione di lavori nel decennio antecedente la sottoscrizione del contratto.
L’individuazione di un criterio distintivo diviene allora fondamentale, onde guidare l’impresa nell’ottenimento delle attestazioni utili alla partecipazione ad una gara.
Com’è noto, la categoria OG13 riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra “sviluppo sostenibile” ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Essa comprende, in via esemplificativa, i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.
La categoria OS24 riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E’ capitato, di frequente, che un’impresa abbia esibito certificazioni di esecuzione di lavori relative ad interventi di manutenzione del verde urbano e/o del verde autostradale, al fine dell’ottenimento della SOA per lavori.
Come dunque distinguere fra lavori e servizi?
Secondo la giurisprudenza e l’ANAC, “ (…) la manutenzione del verde pubblico rientra nell’ambito dei servizi e non in quello dei lavori, tutte le volte in cui l’attività non comporti una modificazione della realtà fisica con l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cd. “quid novi”): così, ad esempio, la mondatura, rasatura, irrigazione, concimazione, posatura, pulizia, trattamenti vari, sfalcio, decespugliamento delle scarpate, ecc., non configurano “lavori” ma servizi”.
La semplice piantumazione connessa ad un intervento di arredo urbano o la semplice manutenzione del verde sulle sedi autostradali non rientrano certamente nell’ambito definito dalla OG13, ma sono da ritenersi più propriamente dei “servizi”, pertanto non valutabili ai fini della qualificazione delle imprese nelle categorie OG13 e OS24 (ANAC, Parere di Prec. n. 158/08).
L’impresa che si accinge a richiedere la SOA dovrà, quindi, rivolgere attenzione alla natura dell’attività appaltata, in modo da produrre una documentazione coerente con la natura del contratto in affidamento.
Lo Studio legale Tristano assiste i propri clienti durante tutto il corso della gara, nonché – e soprattutto – nella fase di preparazione e presentazione dell’offerta, prestando tutela in sede contenziosa innanzi al Tar, al Consiglio di Stato e al Giudice Ordinario.