Come effettuare il calcolo del danno economico subìto dal calo delle vendite per la pandemia e a quali dati attingere per la sua valutazione e quantificazione, anche nell’ottica di un possibile contenzioso
Il 2020 ed il 2021 sono stati due anni particolarmente difficili per le imprese di gestione del Vending, che, più di molte altre realtà imprenditoriali, hanno subìto un grave danno economico a seguito dell’epidemia di Covid-19.
Il principale motivo, in disparte la generale contrazione dell’economia, è di natura “strutturale”. Come ben noto, infatti, i ricavi del settore, a fronte di un servizio fortemente standardizzato, derivano pressoché esclusivamente dalla vendita al dettaglio di beni e prodotti tramite le macchine.
La riduzione o l’azzeramento degli accessi nei luoghi di tipica installazione dei distributori automatici (uffici, scuole, università, stazioni ferroviarie, ecc.) hanno annullato, o pregiudicato fortemente, la possibilità di vendita dei beni agli utenti finali, compromettendo gravemente l’equilibrio economico delle gestioni.
A ciò bisogna aggiungere l’ormai sempre maggiore ricorso allo smart working che ha ulteriormente contratto un comparto già duramente provato.
I gestori della Distribuzione Automatica, a fronte di tale eccezionale situazione, hanno dovuto far fronte alle richieste di quei privati e Amministrazioni pubbliche che non hanno operato alcuna riduzione del canone di concessione per l’installazione dei distributori, mentre gli imprenditori hanno dovuto sopportare costi strutturali fissi e invariati.
Il danno è stato quindi duplice: da un lato, il lucro cessante, dovuto al calo degli introiti in connessione con la diminuzione delle consumazioni, dall’altro, il danno emergente, costituito dall’invariabilità dei costi fissi.
Tale situazione, è stata (ed è) causa di gravi conseguenze sull’equilibrio economico-finanziario delle concessioni in essere, con ricadute dirette sul “rischio” assunto.
In presenza di squilibri sul piano economico-finanziario, è possibile rinegoziare il canone, in modo da ricondurre il rapporto a equità. Nel caso di contratto tra privati occorrerà avviare una trattativa, redigendo un accordo modificativo di quello in essere. Nel caso di vigenza di contratto pubblico, sarà invece necessario presentare motivata istanza, chiedendo all’Amministrazione di dare avvio alla procedura all’uopo prevista dalla legge.
La domanda ricorrente che si pongono le imprese di gestione è, dunque, come effettuare il calcolo del danno economico subìto e a quali dati attingere per la sua valutazione e quantificazione, anche nell’ottica di un possibile contenzioso.
Al fine di fornire una risposta, è necessario analizzare gli elementi che concorrono alla “profittabilità del business” nel campo della gestione dei distributori automatici.
Nel settore del Vending, com’è noto, i costi di gestione sono rappresentati dall’acquisto delle materie prime, dal personale e dall’ammortamento degli investimenti e dai servizi.
I ricavi sono frutto della vendita al dettaglio dei prodotti e dei beni agli utenti finali.
Il cosiddetto “margine di contribuzione”, che costituisce la redditività aziendale, è dato dalla differenza tra i ricavi derivanti dalla vendita e i costi di acquisto dei beni di approvvigionamento e delle materie prime necessarie all’esercizio dell’attività.
Al fine di una gestione in attivo, suddetto differenziale dovrà essere presente anche all’esito della copertura degli altri costi, anche fissi, della gestione.
Sul piano finanziario, invece, il “ciclo di ritorno” del capitale prevede una fase di cosiddetto “consumo”, rappresentata dall’effettuazione degli investimenti per l’avvio e il mantenimento dell’azienda e per l’acquisizione delle macchine e una fase di cosiddetto “ritorno in liquido”, ovvero il profilo di ritorno dell’impiego degli stessi investimenti, attraverso il conseguimento dei ricavi derivanti dalle vendite.
Il margine di profitto, sarà inoltre influenzato, sotto l’aspetto commerciale e operativo, dalle specifiche condizioni di svolgimento dell’attività, in funzione della maggiore o minore efficacia e della maggiore o minore efficienza dell’azione imprenditoriale.
Una maggiore efficacia consentirà una migliore performance, sia nella fase di acquisizione dei fattori produttivi, sia nella fase di vendita, con riferimento, da un lato, al “mercato” di sbocco e, dall’altro, a quello di approvvigionamento.
Una maggiore efficienza consentirà di conseguire migliori condizioni di impiego delle risorse, in funzione del miglioramento dei processi produttivi interni e dell’ottenimento dei risultati attesi di natura economico-finanziaria e di natura operativa.
E’ di tutta evidenza che tali aspetti influiranno sui ricavi e dovranno essere oggetto di valutazione nel caso specifico in occasione della rinegoziazione del canone.
Oltre a ciò, nel calcolo dei ricavi, occorrerà prestare particolare attenzione ai seguenti elementi, che, nel campo del Vending, assumono un peculiare rilievo:
L’analisi congiunta dell’elemento “prezzo” e dell’elemento “quantità”, sopra richiamati dimostra che, proprio per le caratteristiche peculiari della vendita tramite distributori automatici, i ricavi sono fortemente condizionati dal sito di posizionamento delle macchine, elemento fondamentale in ogni gestione.
Nell’intraprendere trattative di revisione del canone con la parte privata o la parte pubblica, occorrerà predisporre un prospetto dei mancati ricavi, utilizzando i parametri sopra riportati, chiedendo una riduzione dello stesso al fine ristabilire l’equilibrio economico e finanziario venuto meno in conseguenza della pandemia.
Nel caso dei contratti tra privati occorrerà ricondurre la fattispecie nell’alveo dell’impossibilità totale o parziale di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c.
Anche nel caso che si voglia ricomprendere la fattispecie nell’ipotesi dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, ex artt. 1467 e 1468 c.c., il risultato sarà comunque quello di determinare i presupposti per la rinegoziazione del contratto, al fine della riconduzione del rapporto ad equità, nell’ambito della normale alea contrattuale.
Al riguardo, i canoni di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto impongono di far ricorso, in circostanze quali quelle di specie, ai rimedi manutentivi previsti dalla legge per consentire la vigenza dell’accordo, nonché per permettere alla parte che si trovi a fronteggiare la situazione contingente di eccessiva onerosità e/o impossibilità sopravvenuta di poter comunque adempiere alla prestazione.
I requisiti necessari affinché risulti sussistente l’eccessiva onerosità sopravvenuta sono sostanzialmente due:
Nel caso di trattativa con la Pubblica Amministrazione, occorrerà invece richiamare l’art. 165, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e l’art. 28 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio), che consente la revisione del canone in caso di dimostrato (…) calo del fatturato conseguito (…) per i singoli mesi interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, chiedendo, anche in questo caso, l’avvio del procedimento di revisione delle condizioni contrattuali vigenti, al fine di ristabilire l’equilibrio economico e finanziario venuto meno in conseguenza dei recenti fenomeni di sanità pubblica.
Il diniego della revisione o il silenzio dell’Amministrazione potrà essere impugnato dinanzi al Tar competente. Nel caso di contestazione dell’ammontare del canone ridotto, occorrerà adìre il Giudice ordinario.
L’importanza e la tecnicità della procedura di rinegoziazione impone la necessità dell’affiancamento legale da parte un avvocato “amministrativista”, anche alla luce della giurisdizione speciale in materia di impugnazione della Pubblica Amministrazione.