É frequente che le imprese esecutrici di un appalto pubblico si trovino a gestire situazioni critiche legate a modifiche progettuali non previste, spesso determinate da errori o carenze della progettazione esecutiva predisposta dalla Stazione Appaltante.
In tali circostanze, è fondamentale che l’operatore economico conosca gli strumenti di tutela previsti dal Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023), al fine di evitare ricadute economiche, operative e giuridiche a proprio carico.
Sospensione dei lavori per cause imputabili alla Stazione Appaltante
L’art. 121 del d.lgs. n. 36/2023 consente la sospensione dell’esecuzione contrattuale per cause non imputabili all’appaltatore. Tra queste rientrano espressamente gli errori e le omissioni di progettazione, quali:
In presenza di tali condizioni, l’impresa può richiedere la sospensione formale dei lavori, con effetto interruttivo anche rispetto al decorso dei termini contrattuali. L’omessa formalizzazione della sospensione, in presenza di circostanze oggettivamente ostative, può determinare profili di responsabilità anche in capo al RUP e al Direttore dei Lavori.
L’istruttoria tecnica ai fini dell’adozione di una perizia di variante
Ai sensi dell’art. 120 del Codice, qualora l’esecuzione dell’appalto evidenzi uno scostamento significativo rispetto alle prestazioni contrattuali originarie, è necessario che l’Amministrazione avvii un’istruttoria tecnica finalizzata alla valutazione circa l’adozione di una eventuale perizia di variante.
La modifica può riguardare aspetti qualitativi, quantitativi o tecnici dell’opera e deve essere istruita sulla base di documentazione aggiornata, verificata dalla Direzione Lavori. In presenza di carenze progettuali documentate e di lavorazioni già disposte in variante, l’adozione della perizia appare spesso una misura doverosa, anche se il Codice la presenta come eventuale.
L’omessa adozione della perizia, o il mancato aggiornamento dei documenti progettuali, può comportare l’esecuzione di opere prive di copertura finanziaria o non coerenti con il contratto, esponendo l’impresa a rischi economici e operativi rilevanti.
La diffida ad adempiere e la risoluzione del contratto
Nei casi più gravi, caratterizzati da inadempimenti persistenti della Stazione Appaltante e dalla mancata regolarizzazione delle criticità sopra evidenziate, l’impresa può ricorrere allo strumento della diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c.
La diffida, per essere efficace, deve contenere:
Tale strumento consente all’impresa di tutelarsi da condotte omissive o arbitrarie della Stazione Appaltante, con possibilità, al contempo, di agire per il risarcimento dei danni subiti e per l’attivazione del Collegio Consultivo Tecnico, previsto dall’art. 215 del d.lgs. n. 36/2023.
Assistenza legale specializzata in fase esecutiva
Lo Studio Legale Tristano offre assistenza a imprese, consorzi e operatori economici in tutte le fasi dell’appalto pubblico, con particolare riferimento alle controversie insorte in corso di esecuzione. I nostri servizi comprendono:
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