L’operatore economico che intenda impugnare l’aggiudicazione di una gara d’appalto pubblica, contestandone la regolarità, potrà proporre ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio.
Il ricorso, predisposto un avvocato esperto nella materia, dovrà spiegare le ragioni di diritto per le quali il provvedimento di aggiudicazione si ritenga sia stato adottato dall’Amministrazione in violazione della normativa vigente o dei principi che regolano il procedimento di selezione.
Il giudizio davanti al Tar si articola normalmente in due fasi: una fase c.d. “cautelare” ed una “di merito”. La prima fase è solo eventuale e si celebra soltanto laddove il ricorrente chieda la sospensione del provvedimento impugnato nell’attesa della sentenza.
La fase di merito è quella nella quale si discute e si decide la causa, cui segue la pronuncia di annullamento (se il ricorso viene accolto) del provvedimento contestato.
Molto frequentemente, nel caso di procedure di affidamento di contratti pubblici, la causa viene decisa nel merito direttamente all’esito dell’udienza cautelare, attraverso una sentenza in forma semplificata.
In questo caso, la definizione della controversia è molto rapida e può avvenire entro un mese dalla proposizione del ricorso.
Il ricorso avverso l’esclusione deve essere notificato all’Amministrazione ed almeno un altro soggetto partecipante alla gara (controinteressato) entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrente:
– dalla piena conoscenza dell’atto di aggiudicazione;
– dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione.
Oltre questo termine si decade dalla possibilità di contestare la regolarità dell’esclusione.
Una volta depositato il ricorso in Tribunale, se è stata richiesta la sospensione del provvedimento in via cautelare, il TAR fissa l’udienza non prima che siano decorsi 10 giorni dalla notifica del ricorso (intesa come perfezionamento dell’ultima notificazione ai suoi destinatari) e 5 giorni dal deposito del ricorso.
Dopo l’udienza camerale, il TAR pubblica l’ordinanza con cui accoglie o respinge l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato:
se accoglie la richiesta, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, ordinando all’Amministrazione resistente di eseguire il provvedimento;
se rigetta la richiesta, il provvedimento impugnato mantiene la sua efficacia, fino alla definizione del giudizio con sentenza.
In sede di discussione, gli avvocati delle parti trattano i motivi in fatto e in diritto alla base della richiesta di accoglimento (o di rigetto) del ricorso.
Entro trenta giorni dall’udienza di discussione, ferma restando “la possibilità [per le parti] di chiedere l’immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni”, il TAR pubblica la sentenza, con cui accoglie o rigetta il ricorso:
– se accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e ordina all’Amministrazione gli adempimenti conseguenti (es. revoca dell’aggiudicazione e formazione della nuova graduatoria di gara, riammissione in gara del concorrente escluso, etc);
– se rigetta il ricorso, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
La sentenza del TAR è appellabile con ricorso al Consiglio di Stato, Giudice unico su tutto il territorio nazionale, con sede in Roma, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza o 3 mesi dalla sua pubblicazione.