La soglia di sbarramento consiste nella previsione da parte della legge di gara di un punteggio tecnico minimo per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche ed è finalizzata a garantire una elevata qualità delle offerte stesse.
In caso di introduzione della suddetta clausola, l’operatore economico che, in fase di attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, non supera la soglia prefissata, viene escluso automaticamente, prescindendosi dalla valutazione dell’offerta economica, in quanto l’offerta viene considerata qualitativamente non adeguata.
Nel tempo, ci si è interrogati sulla legittimità di siffatto meccanismo escludente, stante la produzione, nel caso di soglie particolarmente elevate, di possibili effetti restrittivi della concorrenza.
La giurisprudenza è oggi concorde nel ritenere legittima tale tipologia di clausole: “Quanto alla c.d. ‘soglia di sbarramento’ […], essa è rappresentata dalla previsione da parte della legge di gara di un punteggio tecnico minimo per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche, ed è finalizzata a garantire una qualità elevata delle offerte presentate (Cons. Stato, V, 12 giugno 2017, n. 2852); dunque, per valutazione ex ante, l’offerta tecnica che si colloca sotto tale soglia è inidonea a condurre all’aggiudicazione, anche a prescindere dalla valutazione dell’offerta economica, in quanto “qualitativamente inadeguata” (Cons. Stato, n. 2852/2017, cit.). La Sezione ha in particolare chiarito che la ratio di questo strumento, censurabile solo in presenza di macroscopiche irrazionalità, di incongruenze o di palesi abnormità (Cons. Stato, V, 18 novembre 2011, n. 6084), si ricollega all’esigenza specifica di addivenire, ai fini della singola, particolare procedura contrattuale, in coerenza con le specificità del contratto da concludere e con il complesso dei criteri di scelta del relativo contraente, a un livello qualitativo delle offerte particolarmente elevato, sì da comportare l’esclusione di quelle che, pur magari astrattamente convenienti sul piano economico, non raggiungano sul versante qualitativo lo standard che l’Amministrazione si prefigge (Cons. Stato, V, 2 dicembre 2015, n. 5468). Anche la Corte di giustizia dell’Unione europea, nel dichiarare che la direttiva 2014/24/UE deve essere interpretata nel senso di non ostare a una normativa nazionale che autorizza le amministrazioni aggiudicatrici a imporre in una gara d’appalto con procedura aperta requisiti minimi per la valutazione tecnica, cosicché le offerte presentate che, al termine di tale valutazione, non raggiungono una soglia di punteggio minima prestabilita sono escluse dalla successiva valutazione fondata sia su criteri tecnici sia sul prezzo, ha rilevato che, nell’ipotesi, un’offerta che non raggiunge una simile soglia non soddisfa, in via di principio, le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e non deve essere presa in considerazione al momento della determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (C.G.U.E., IV, 20 settembre 2018, n. 546)” (Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2020, n. 1005).
Il limite alla discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante nell’introduzione di “soglie di sbarramento” è rappresentato dal rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di parità di trattamento, di cui all’art. 30 del Codice dei contratti pubblici. Gli Enti e le Amministrazioni appaltanti, nel rispetto della congruità delle clausole introdotte, hanno dunque la libertà di determinare, in base alle necessità e all’interesse pubblico da perseguire, il livello di qualità tecnica che le offerte devono garantire, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto e delle sue caratteristiche (Corte di Giustizia C-546/16 del 28 settembre 2018).
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