L’impresa è frutto della volontà e della capacità del rischio dell’imprenditore. Quest’ultimo, pur avendo esatta coscienza dei rischi, non può certamente prevedere che i ritardi nei pagamenti provengano proprio dagli Enti Pubblici.
Eppure accade sovente che le Stazioni Appaltanti ritardino i pagamenti previsti creando notevoli difficoltà, sia economiche che organizzative, alle imprese appaltanti.
Il Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/2023) recependo anche le Direttive Comunitarie contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, cui vanno ricondotti, per analogia, i ritardi nei pagamenti contratti d’appalto, ha confermato il vecchio art. 113 bis secondo cui il pagamento delle rate di acconto e delle rate di saldo deve intervenire, senza necessità di previa costituzione in mora del debitore, nei 30 giorni seguenti l’adozione dei SAL e l’emissione dei certificati di acconto e di saldo (che deve essere contestuale ai SAL o differita fino a 7 giorni) ovvero, su espressa pattuizione delle parti, entro altro termina fino ad un massimo di 60 giorni successivi da quando ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. L'intento è quello di garantire che le imprese ricevano i pagamenti tempestivamente, riducendo il rischio di liquidità che spesso le affligge.
Questo termine è in linea con la normativa europea sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Direttiva 2011/7/UE), recepita in Italia con il d.Lgs. 192/2012.
Allorché i termini di pagamento non vengano rispettati dalla Stazione Appaltante, sono stati previsti dal Nuovo Codice degli Appalti diversi strumenti a tutela delle imprese.
Il più pregnante è la previsione di interessi di mora a carico della Stazione Appaltante.
Infatti, nel caso in cui non dovesse pervenire il pagamento nei tempi previsti e/o pattuiti, le imprese appaltanti hanno diritto agli interessi legali di mora che iniziano a maturare, secondo quanto previsto dall’art. 125 del Nuovo Codice, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Essi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, con un interesse, per il secondo semestre 2024, inclusa la maggiorazione, del 12,25%.
Il medesimo articolo impone anche alle stazioni appaltanti di comunicare eventuali ritardi nei pagamenti e di fornire spiegazioni al contraente. Questi obblighi di trasparenza mirano a migliorare la gestione dei contratti e a garantire che le imprese siano informate sui motivi di eventuali ritardi, favorendo una comunicazione più fluida e un rapporto di fiducia tra le parti
Sempre secondo l’articolo 125, icertificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma. L’ingiustificato ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell’incentivo ai sensi dell’articolo 45.
Sebbene il Nuovo Codice degli Appalti non lo disciplini espressamente, nel caso in cui la Stazione Appaltante ritardasse l’appuntamento oltre i 90 giorni dal termine previsto per il pagamento, l’impresa appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’amministrazione in forza dell’art. 1453 “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.”
L’art. 1453 c.c. va letto in combinato con l’art. 1455 c.c., secondo il quale “il contratto non si può risolvere se l’inadempimento elle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”. Tale norma, dunque, sancisce il principio della gravità dell’inadempimento, quale presupposto necessario per la risoluzione del contratto.
In ogni caso sono previste alcune sanzioni per le stazioni appaltanti che non rispettano le tempistiche di pagamento. In particolare, l'articolo 222 del Codice stabilisce che l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) può irrogare sanzioni pecuniarie in caso di mancato adempimento da parte delle stazioni appaltanti degli obblighi di trasparenza e comunicazione, inclusi quelli relativi ai ritardi nei pagamenti. Le sanzioni possono essere applicate se le amministrazioni non trasmettono tempestivamente i dati richiesti o non rispettano le disposizioni previste per la gestione e la comunicazione delle informazioni relative ai contratti pubblici.
In aggiunta, l’articolo 23 del nuovo codice introduce l’obbligo per le stazioni appaltanti di trasmettere in tempo reale i dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Se tale obbligo non viene rispettato, l’ANAC può intervenire e applicare sanzioni. Questi provvedimenti sono volti a garantire maggiore trasparenza e a prevenire i ritardi nei pagamenti che potrebbero gravare sulle imprese contraenti
Al fine di garantire che la Stazione Appaltante ottemperi ai propri obblighi di pagamento, è previsto anche un meccanismo di monitoraggio più puntuale dei SAL, nonché l’obbligo per la Stazione Appaltante di aprire un conto corrente dedicato nel quale vadano collocate tutte le sostanze finanziarie stanziate per l’esecuzione dell’appalto.
Ciò assicura che vi siano i fondi disponibili per procedere al pagamento delle imprese appaltatrici/sub-appaltatrici.
Infine, nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario tra le parti, il Nuovo Codice conferma la possibilità di avvalersi dell’arbitrato anche per le controversie sui pagamenti del corrispettivo, senza dover necessariamente ricorrere alla giustizia ordinaria (art. 213).
Il secondo comma dell’articolo 213 assegna alla Stazione Appaltante la facoltà di indicare, direttamente nel bando o nell’avviso di indizione della gara, oppure, per le procedure senza bando, nell’invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria, che permette di devolvere ad arbitri le eventuali controversie derivanti dal contratto nel quale essa è contenuta.
Nelle predette ipotesi, l’aggiudicatario può rifiutare la clausola compromissoria entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione, escludendosi, in tal modo, l’applicazione della predetta clausola. Le parti, in ogni caso, possono comunque compromettere la lite in arbitrato nel corso dell’esecuzione del contratto.
La clausola compromissoria, se menzionata nel bando senza la necessaria, previa e motivata autorizzazione dell’organo di governo della amministrazione aggiudicatrice, è nulla.
Essa è infatti inserita solo previa autorizzazione motivata dell’organo di governo dell’ Amministrazione aggiudicatrice (comma 3).
Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri: due vengono nominati dalle parti, il presidente viene designato dalla Camera Arbitrale, attingendo alla rosa dei soggetti iscritti.
Il Lodo Arbitrale è impugnabile per motivi di nullità e per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (comma 14). L’impugnazione deve essere proposta entro 90 giorni dalla notifica del Lodo.
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