L’impresa risultata vincitrice in un contenzioso riguardante la mancata, illegittima, aggiudicazione di una gara in suo favore, o la sua illegittima esclusione, ha la possibilità di richiedere il risarcimento del danno all’Amministrazione soccombente.
Il mero accoglimento del ricorso può, infatti, risultare una vittoria effimera e non satisfattiva degli interessi dell’impresa, che ha comunque sostenuto dei costi e ha subìto un danno economico, spesso rilevante, a causa della.
L’ottenimento del risarcimento, tuttavia, non è “automatico”, potendosi richiedere un ristoro economico soltanto limitatamente ad alcune voci di danno, da provarsi in un giudizio apposito davanti al Tar competente
Sotto un primo aspetto, secondo la giurisprudenza, è ammissibile il risarcimento delle spese di partecipazione alla gara, nei limiti dei costi diretti subìti ai fini della partecipazione, e non anche degli oneri afferenti al mancato utilizzo dei mezzi dedicati alle peculiarità dei servizi appaltati, perché rientranti nella valutazione della voce del c.d. “lucro cessante”, né di quelli legati al mancato abbattimento delle spese generali in ragione dell’inattività dell’impresa, perché non direttamente connessi e non di facile determinazione.
In secondo luogo, può essere richiesto il risarcimento del danno curriculare. L’impresa ingiustamente privata dell’esecuzione di un appalto può lamentare la perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, anche quale immagine e prestigio professionale, al di là dell’incremento oggettivo degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare
Siffatta voce di danno, costituisce una specificazione del danno per perdita di chance ed è correlata necessariamente alla qualità di impresa operante nel settore degli appalti pubblici, che può trarre vantaggio indiretto dalla esecuzione di appalti pubblici, a prescindere dal corrispettivo pagato dalla stazione appaltante.
L’accrescimento curriculare può infatti costituire un vantaggio economicamente valutabile, quale aumento della capacità competitiva sul mercato con riferimento alla aggiudicazione di ulteriori e futuri appalti: l’interesse alla assegnazione di un contratto, supera infatti, ex se, l’interesse all’esecuzione dell’opera e al ricavo diretto.
La mancata esecuzione di un’opera pubblica illegittimamente appaltata comporta, pertanto, indiretti nocumenti all’immagine della società, al suo radicamento nel mercato, all’ampliamento della qualità industriale o commerciale dell’azienda, al suo avviamento.
Per ottenere il risarcimento del c.d. danno curricolare, l’impresa deve offrire una prova puntuale del danno che ritiene di aver subito, quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somme liquidata a titolo di lucro cessante
La giurisprudenza riconosce come dovuto il danno derivante dall’utile non conseguito per effetto della mancata aggiudicazione dell’appalto in ragione dell’illegittima esclusione dalla gara.
Tuttavia, spetta all’impresa la dimostrazione puntuale in giudizio dell’effettivo margine di utile conseguito.
La giurisprudenza, in applicazione delle norme di settore e generali, ha sostanzialmente raggiunto una serie di conclusioni univoche.
1) L’impresa danneggiata deve offrire la prova dell’an e del quantum del danno che assume di aver subito. Soltanto in presenza di impossibilità – o di estrema difficoltà – di provare l’ammontare del danno, può darsi luogo alla valutazione equitativa da parte del Collegio.
2) L’impresa non può sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente tecnico d’ufficio.
3) la prova in ordine alla quantificazione del danno può essere raggiunta anche mediante presunzioni.
4) deve essere esclusa la pretesa di ottenere l’equivalente del 10% dell’importo a base d’asta, da un lato, perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, dall’altro, perché non può essere oggetto di applicazione automatica ed indifferenziata (non potendo formularsi un giudizio di probabilità fondato sull’ id quod plerumque accidit secondo il quale, allegato l’importo a base d’asta, può presumersi che il danno da lucro cessante del danneggiato sia commisurabile al 10% del detto importo);
La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni, decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento, se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza.
Per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente provi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di centoventi giorni non decorre fintanto che perdura l’inadempimento. Il termine di cui sopra inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.