Per gli appalti relativi ai lavori pubblici di importo pari od inferiore ai 150.000 euro, gli operatori economici devono essere in possesso di determinati requisiti di ordine tecnico-organizzativo. Questi requisiti sono necessariamente previsti e riportarti nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito ed è compito della stazione appaltante accertarne la sussistenza.
Come stabilito dall’art. 90, d.P.R. n. 207/2010, gli operatori devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
“a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori é figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.”
La dimostrazione del possesso dei requisiti ex art. 90 d.p.r. n. 207/2010, può avvenire, in alternativa, anche tramite l’attestazione SOA, ovverosia il documento, rilasciato dalle “Società Organismi di Accettazione”, idoneo a dimostrare, secondo quanto disposto dall’art. 84 del d.lgs. n. 50/16 (codice appalti),
(per ulteriori approfondimenti sull’attestazione SOA si rimanda all’articolo ad essa dedicato “Che cos’è l’attestazione SOA?”)
Per appalti sotto la soglia suddetta di 150.000 Euro, accade spesso che le Stazioni Appaltanti lascino la scelta agli operatori economici: essi possono dimostrare il possesso dei requisiti tramite attestazione dei lavori svolti, ex art. 90, d.P.R. n. 207/2010, ovvero, se posseduta, attraverso la SOA.
Un tema oggi molto dibattuto riguarda il periodo rilevante per la dimostrazione dei lavori analoghi ex art. 90, d.P.R. n. 207/90, alla luce del decreto correttivo del Codice degli Appalti n. 56/2017, che ha modificato l’art. 84 del Codice Appalti.
Per quanto concerne la SOA, come ormai noto, la nuova formulazione dell’art. 84, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 50/2016 prevede che “[…] il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione”.
Da più parti, sebbene il testo letterale dell’art. 90 preveda letteralmente, a tutt’oggi, la dimostrazione del possesso dei requisiti nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, è stato sostenuto che le Stazioni Appaltanti dovrebbero consentire la dimostrazione di lavori analoghi eseguiti nel decennio, in forza di una interpretazione abrogativa/novativa in seguito alla suddetta modifica dell’art. 84 in materia di SOA.
A questa tesi si oppongono due considerazioni, di carattere formale e sostanziale.
Sotto il primo aspetto, si evidenzia che non vi è stato alcun intervento espressamente abrogativo del legislatore e che, pertanto, la norma deve considerarsi valida ed efficace.
Alle stesse conclusioni si perviene analizzando la fattispecie sotto l’aspetto sostanziale.
La differenziazione tra i due periodi (cinque anni – art. 90; dieci anni – SOA) era presente nel nostro ordinamento già in vigenza del precedente Codice Appalti. In forza dell’art. 253, comma 9 bis, di anno in anno, quanto alle sole SOA, veniva rinnovata la possibilità di comprovare il possesso dei requisiti nel decennio dalla sottoscrizione del contratto.
All’indomani dell’entrata in vigore del Nuovo Codice, a seguito della previsione del quinquennio per l’attestazione SOA, ed in seguito alle proteste delle imprese, il periodo utile ai fini della qualificazione, fu riportato, con il suddetto correttivo, a dieci anni, soltanto per le SOA.
Non v’è ragione, quindi, per ritenere superata la (ripristinata) dicotomia ormai presente nel nostro ordinamento da oltre dieci anni, non essendovi alcuna “novità” rispetto al passato.
Lo Studio Legale Tristano, in virtù dell’esperienza nel campo degli Appalti pubblici, assiste aziende e Amministrazioni in tutte le fasi di gara e nel contenzioso.