Di pari passo con l’evoluzione e la trasformazione delle politiche urbane, gli enti locali, a partire dagli anni novanta, hanno progressivamente acquisito il ruolo di promotori dello sviluppo locale, diventando parte attiva della crescita economica del proprio territorio. Allo stesso modo, l’appalto di lavori pubblici ha subìto una forte innovazione rispetto al passato: da semplice “mezzo” di realizzazione di un manufatto si è man mano avvicinato al concetto di servizio per i cittadini, al fine di soddisfare i bisogni ed i desideri della collettività. Dall’esigenza di ammodernamento del Paese e dalla carenza di fondi pubblici, è nato il ricorso al Project Financing (o finanza di progetto), definito dal legislatore come “la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione”. Questo sistema di finanziamento prevede che “le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti” (art 183, d.lgs n. 50/2016).
Project Financing è un’operazione di finanziamento di lungo periodo, in base alla quale i flussi di cassa che sono previsti dalla gestione dell’opera garantiscono il rimborso del denaro concesso. La peculiarità più importante del Project Financing è rappresentata dal coinvolgimento di privati non solo nella realizzazione e nella gestione delle opere, ma anche nell’accollo dei loro costi, che può essere parziale o totale a seconda dei casi.
Nel caso di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, previa pubblicazione di un bando che preveda un progetto di fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, gli operatori economici presentano le proprie offerte, riguardanti il finanziamento, l’esecuzione e gestione dell’opera.
L’offerta deve contenere: un progetto definitivo, una bozza di convenzione ed un piano economico-finanziario, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ovvero da una società di revisione.
L’amministrazione aggiudicatrice prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta. La nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta.
Quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice appalti, la realizzazione delle opere pubbliche in Project Financing si è resa più ardua: non soltanto è stato trasferito il rischio operativo interamente al privato ma è stata anche introdotta una serie di vincoli che risponde, onde porre rimedio alle storture che, negli anni, si sono verificate in Italia, vale a dire operazioni poco oculate e mal studiate. Tra questi vincoli troviamo: il tetto massimo al 30% per i contributi pubblici, limiti alla permuta, obbligo di fare il closing con le banche entro 12 mesi dal contratto, revisione dell’equilibrio del Pef che non è mai un diritto del concessionario.
Lo Studio Legale Tristano assiste, da oltre un decennio, i propri clienti, in tutte le fasi della finanza di progetto, anche in affiancamento temporaneo e nell’eventuale contenzioso, garantendo serietà ed affidabilità per il conseguimento degli obiettivi prefissati.