Come già approfondito nel precedente articolo sul principio di rotazione negli appalti pubblici, con riferimento ai contratti “sotto soglia”, il Nuovo Codice Appalti prevede in capo all’Amministrazione aggiudicatrice il rispetto del c.d. “principio di rotazione” degli inviti e degli affidamenti, espressamente richiamato dall’art 36 e dal successivo art. 63, al fine di tutelare la massima partecipazione e la concorrenza.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 36, comma 7, del Codice, al fine di indicare le specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale, l’ANAC ha adottato le Linee Guida n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
Tali Linee guida hanno natura non vincolante (cfr. Parere del Consiglio di Stato n. 361 del 12 febbraio 2018) e, pertanto, rappresentano mere indicazioni operative.
Per quanto concerne il perimetro di efficacia, le Linee Guida, al punto 3.6, prevedono che il principio di rotazione trovi applicazione ogniqualvòlta il nuovo affidamento sottosoglia, rispetto a quello immediatamente precedente:
abbia ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico dell’affidamento precedente, ovvero la stessa categoria di opere, ovvero ancora lo stesso settore di servizi.
Al riguardo, si evidenzia che il Consiglio di Stato, con il Parere n. 361/2018 sopra citato, ha definitivamente chiarito che per stesso settore merceologico debba intendersi non soltanto l’affidamento – o l’invito – di una commessa identica a quella immediatamente precedente, bensì anche commesse appartenenti a settori merceologici analoghi.
rientri nella stessa fascia di valore (nel caso in cui la stazione appaltante eserciti la propria facoltà discrezionale di suddividere gli affidamenti in fasce di valore).
Con specifico riferimento alla suddivisione degli affidamenti in fasce di valore, l’ANAC ha ritenuto opportuno non stabilire nelle Linee Guida fasce predeterminate, pur avendo dettato, nella relazione alle Linee Guida, uno schema che potrebbe essere preso in considerazione come guida per le stazioni appaltanti che intendessero ricorrere – con apposito regolamento – a tale suddivisione degli affidamenti per fasce di valore.
Come mera annotazione, il punto 3.6 della Linee Guida, precisa inoltre che il principio di rotazione non trova applicazione nel caso di procedure ordinarie o comunque volte alla massima concorrenzialità, ovvero nel caso in cui l’operatore economico abbia già “saltato” un invito/affidamento, come sostenuto anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4125 del 31 agosto 2017.
L’applicazione del principio di rotazione nei casi sopra indicati comporta il divieto di invitare un operatore economico precedentemente invitato ad una procedura ad evidenza pubblica ed il divieto di affidare una commessa ad un operatore c.d. “uscente”.
In deroga a tale divieto, le Linee Guida – al punto 3.7 – hanno previsto (in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, a tal riguardo cfr. Consiglio di Stato n. 4142 del 31 agosto 2017) la legittimità dell’affidamento e/o dell’invito all’operatore uscente (il c.d. “reinvito”) soltanto nel caso in cui tale affidamento e/o reinvito:
abbia un carattere “eccezionale” e sia corredato da una motivazione particolarmente dettagliata che tenga conto degli elementi che possano giustificare l’invito all’affidatario uscente, quali:
il numero ridotto di operatori presenti sul mercato (assenza di alternative);
il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
l’oggetto e le caratteristiche del mercato di riferimento (competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento).
Oppure si tratti di un affidamento di importo inferiore ad Euro 1000, per il quale sussiste solo un sintetico onere motivazionale in capo alla stazione appaltante.
E’ importante evidenziare che le stesse Linee Guida – sempre al punto 3.6 – puntualizzano che l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a”:
arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce di valore;
ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto;
alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento.