Le irregolarità formali delle dichiarazioni rese in sede di gara possono essere emendate attraverso la procedura di c.d. soccorso istruttorio.
Questo istituto, oggi disciplinato dal vigente codice degli appalti all’art. 83, comma 9, è lo strumento utilizzabile al fine di colmare e rimediare ad eventuali omissioni, incompletezze e/o irregolarità delle informazioni e dei documenti richiestii ai fini della partecipazione alla gara.
Ciò, in ossequio al principio del favor partecipationis, al fine di garantire la massima partecipazione delle imprese alle procedure di scelta del contraente. Per effetto dell’attuale impostazione voluta dal legislatore, sono emendabili tutte le ipotesi di irregolarità formali, fatte salve quelle attinenti all’offerta tecnica ed economica e tutte le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa..
In presenza, dunque, di una irregolarità sanabile, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Di norma l’istituto del soccorso istruttorio è attivabile nella fase di controllo delle dichiarazioni e dei documenti prodotti in gara dai concorrenti, e quindi prima di procedere all’aggiudicazione della gara, tuttavia, è stato affermato che l’istituto del soccorso istruttorio può essere attivato anche dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione atteso che la stazione appaltante può utilizzare il potere di verifica anche successivamente alla fase di controllo delle dichiarazioni e dei documenti prodotti in gara.
Lo studio legale Tristano interviene in aiuto dell’operatore economico sia nella fase del soccorso istruttorio, sia al termine dello stesso, nell’eventualità di una ingiusta esclusione dalla gara.