Ecco una proposta di soluzione che vede riconosciuti i diritti di tutti.
Com’è noto, il diritto costituzionale contemporaneo ha, ormai da tempo, la radicata la tendenza a “costituzionalizzare” la libertà di coscienza.
La libertà individuale di pensiero, coscienza e religione, secundum legem, è infatti divenuta un valore tutelato dal legislatore, assimilato ai princìpi costituzionali del nostro ordinamento (artt,19 e 21 Cost.), in quanto estrinsecazione della dignità della persona, riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione internazionale sui diritto civili e politici e dall’art. II-40 della Costituzione Europea, secondo cui: “Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”.
L’obiezione di coscienza è inoltre riconosciuta dal Comitato nazionale di bioetica, organo consultivo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel parere del 12 luglio 2012, sul tema “obiezione di coscienza e bioetica”. La risoluzione dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa n. 1763 del 2010 conferma che: “nessuna persona, ospedale o istituzione può essere discriminata per il suo rifiuto ad effettuare o assistere a operazioni di interruzione di gravidanza”.
Quanto alla legge n. 194 del 1978, il riferimento è all’articolo 9, il quale afferma in modo espresso che “il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure (…) ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione” e che “l’obiezione può sempre essere revocata”. Lo stesso articolo 9, esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza “e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento”. E in ogni caso “gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate” devono “assicurare l’espletamento delle procedure (…) e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza”.
Fatta questa premessa, appaiono comprensibili e giustificate le perplessità e i dubbi sollevati da più parti in merito alla decisione, in ultimo, dell’Ospedale San Camillo di Roma di indire un bando per la selezione di 2 unità lavorative, riservato soltanto ai “non obiettori”.
Un concorso che esclude coloro che sono obiettori è illegittimo in quanto contrasta con la libertà individuale di coscienza, quale diritto fondamentale riconosciuto alla persona. La rinuncia a questo diritto non può quindi valere come requisito per partecipare a concorsi pubblici, non potendosi discriminare chi esercita questo diritto, in favore di chi non lo fa.
Stante la sua inalienabilità, la libertà di coscienza può essere esercitata in qualsiasi momento, anche successivamente alla nomina per ricoprire il ruolo messo a gara. Questa caratteristica della libertà di obiezione contrasta con la possibilità che una sua rinuncia possa essere richiesta e imposta al momento dell’assunzione.
E’ però innegabile che ci sia un problema, emerso nei fatti: la difficoltà di applicazione della legge 194/78, a causa del numero assai esiguo di medici non obiettori di coscienza rispetto al totale.
Una soluzione potrebbe essere una riserva di posti del 50% per medici specialisti che non abbiano prestato obiezione di coscienza ed, al tempo stesso, una riserva di posti del restante 50% per medici specialisti obiettori. Tale opzione, indicata dal Tar Puglia e da varie associazioni attive sul tema, potrebbe essere un compromesso ragionevole, non contrastando né con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, né con gli altri princìpi costituzionali sopra menzionati (artt. 19 e 21 Cost.), al fine, auspicabile, di aumentare, nel tempo, il numero percentuale di non obiettori destinato all’applicazione della legge sull’aborto.
Questa soluzione è tuttavia fondata sulla “fotografia” della situazione al momento dell’ingresso dei nuovi assunti. Nessuno può prevedere quale percentuale del 50% di medici non obiettori resti sulle proprie posizioni (e viceversa).
Come visto, è infatti garantito dalla Costituzione anche il diritto di mutare la propria coscienza, con la conseguenza che chi, assunto in quota abortista, possa aggiungersi alla folta schiera (in media il 70%, con punte del 90% in alcune regioni d’Italia) degli obiettori.
In conclusione, ferma restando l’illegittimità di una bando “escludente”, da un lato, e la necessità di applicare la legge sull’interruzione della gravidanza, dall’altro, ritengo che qualsiasi approdo finale debba essere di compromesso. La strada sopra suggerita, sebbene non risolutiva, può portare, quanto meno, ad aumentare il numero di medici in grado di applicare la legge.
L’immobilismo, a fronte di numerosi casi di obiettori per convenienza, non gioverebbe a nessuno: né alla libertà di coscienza, né all’interesse pubblico all’applicazione della legge, né – soprattutto – al diritto delle donne di esercitare un proprio diritto.