L’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti) definisce in quali ipotesi è possibile modificare un contratto pubblico d’appalto durante la sua esecuzione, stabilendone le modalità ed i limiti.
L’articolo citato, al comma 1, prevede che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti…”:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;
b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente allo stesso tempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
c) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per l’effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.
L’articolo 120 specifica che rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
d) in ultimo, se un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
1) modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
2) se all’aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 124;
3) nel caso in cui la stazione appaltante assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
Nei casi di sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, e varianti in corso d’opera, il contratto può essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l’applicazione del codice.
I contratti possono altresì essere modificati, senza necessità di una nuova procedura - e sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate - se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie di rilevanza europea;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
Il contratto può essere modificato secondo l’articolo 9 del Codice, rispettando le clausole di rinegoziazione previste nel contratto stesso.
Se il contratto non prevede clausole di rinegoziazione, la parte interessata deve avanzare una richiesta di rinegoziazione senza ritardo. Questa richiesta, però, non giustifica la sospensione dell’esecuzione del contratto.
Il RUP ha il compito di formulare una proposta per un nuovo accordo entro un termine massimo di tre mesi.
Se non si raggiunge un nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata dal mancato accordo può adire le vie legali per richiedere un adeguamento del contratto che ristabilisca l’equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.
La normativa di cui all’art. 120 (comma 11) contempla la possibilità di prorogare il contratto con l’appaltatore uscente nei casi eccezionali in cui si verifichino ritardi oggettivi e insuperabili nella conclusione della procedura di affidamento di un nuovo contratto.
La proroga è permessa solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento e solo in specifiche circostanze, ovvero:
Durante la proroga, il contraente originario (l’appaltatore uscente) è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali secondo i prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario.
Lo Studio Legale Tristano assiste i propri clienti nelle procedure di affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici, sia in sede giudiziale, sia stragiudiziale, su tutto il territorio nazionale.