Come noto, la “soglia comunitaria” negli appalti stabilisce l’importo economico oltre il quale è fatto obbligo alle Stazioni Appaltanti di rendere pubblica la gara in tutte le nazioni della Comunità Europea.
Il comma 3, dell’art. 35 del dlgs. n. 50/2016 (il codice dei contratti pubblici) prevede che le soglie vengano “periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”.
Il 1° gennaio 2022, sono entrate in vigore le nuove soglie europee per gli appalti di lavoro e per le concessioni, attraverso l’emanazione di quattro regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea dell’11 novembre 2021.
Ecco, di seguito, le nuove soglie:
- Euro 5.382.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- Euro 140.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle autorità governative centrali; per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti alcuni prodotti menzionati nell’allegato VIII al Codice (ad es. sale, zolfo, terre e pietre; prodotti farmaceutici, concimi, vetro e lavori di vetro, carta e cartoni, orologeria, utensileria e oggetti di coltelleria e posateria da tavola ecc.);
- Euro 215.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione qualora questi siano aggiudicati: da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, da autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nel citato allegato VIII;
Mentre “nei settori speciali sono:
- Euro 5.382.000,00 per gli appalti di lavori
- Euro 431.000,00 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
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