Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza 27 maggio 2024, n. 4701, ha chiarito che “La normativa riguardante la c.d. eterointegrazione dei dati normativi all’interno della lex specialis e il riferimento al principio del risultato non possono essere usati come motivi esimenti per evitare di richiamare in modo dettagliato e coerente con le indicazioni del bando di gara i Criteri Ambientali Minimi (CAM) necessari per l’affidamento. Questo perché il semplice richiamo alle norme di riferimento sarebbe solo formale, mentre i CAM riguardano il profilo sostanziale e il concreto oggetto dell'appalto”.
I giudici di Palazzo Spada sottolineano infatti che, sebbene i criteri di valutazione siano discrezionali per la stazione appaltante, è fondamentale conoscere la qualità dell’offerta tecnica, legata al principio del risultato.
In base a questi presupposti, con la sentenza del 27 maggio 2024, n. 4701, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello avverso la sentenza del TAR Campania del 15 gennaio 2024, n. 377, riguardante una gara per l'affidamento di un multiservizio tecnologico su 6 lotti. La ricorrente sosteneva che la gara fosse illegittima per violazione dei CAM, poiché solo 4 punti su 70 erano destinati alla sostenibilità ambientale. Il TAR aveva respinto queste accuse, basandosi sul principio di eterointegrazione che avrebbe integrato i CAM nella legge di gara.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ritenuto illegittima la gara perché non è sufficiente richiamare il principio di eterointegrazione per rispettare l’art. 34 del d. lgs. 50/2016. La gara avrebbe invece dovuto includere specifiche tecniche e clausole contrattuali dei CAM, secondo il d. lgs. n. 50 del 2016 e l’art. 57, secondo comma, del d. lgs. n. 36/2023. Inoltre, il punteggio limitato per la sostenibilità ambientale indicava che i CAM avevano un ruolo accessorio nella selezione dell'offerta.
Il Consiglio di Stato ha concluso che la legge di gara non poteva dunque basarsi soltanto sull’eterointegrazione dei CAM, che dovevano invece essere specificamente dettagliati per garantire la conformità della prestazione ai criteri ambientali. Inoltre, la sentenza ha chiarito che il principio del risultato non riguarda solo la rapidità e l'economicità, ma anche la qualità della prestazione, ponendo la tutela ambientale come prioritaria.
La sentenza n. 4701/2024 ha ulteriormente sottolineato che il semplice richiamo ai CAM non garantisce la conformità del risultato della gara agli obiettivi normativi. La valorizzazione del profilo sostanziale dei CAM ha portato all’accoglimento dell’appello, annullando la gara per mancato rispetto della normativa sui contratti pubblici e i CAM.
Lo Studio legale Tristano assiste i propri clienti nella fase di preparazione dell’offerta, durante la gara e nell’esecuzione del contratto pubblico, nonché nei relativi contenziosi davanti al Giudice Ordinario e al Giudice Amministrativo.