Sebbene con l’entrata in vigore del nuovo Codice sia stato abrogato l’art 74 del d.lgs. n. 163, che prevedeva espressamente l’obbligatoria sottoscrizione delle offerte economiche tramite firma manuale o digitale, pena l’esclusione dell’offerta (per un approfondimento circa l’attuale disciplina dei criteri di esclusione, si veda l’articolo ad essa dedicato “Chi può essere escluso dalla gara?” del dicembre 2017), una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 5 Marzo 2018, n. 1341), riprendendo alcuni temi già discussi in vigenza del vecchio Codice, ha ribadito alcuni principi interessanti ed attuali relativi alla sottoscrizione dell’offerta.
La recente pronuncia della Quinta sezione, nel confermare la sentenza del T.a.r. Sardegna n. 477/2017, ha stabilito che “l’apposizione della firma sul frontespizio dei documenti che compongono l’offerta tecnica (come anche il piano per la sicurezza) è sufficiente a garantire la riconducibilità dell’offerta al concorrente che l’ha presentata, salvo incertezze ulteriori che vanno adeguatamente allegate e provate chi le invoca per contestare l’ammissione alla procedura di altro concorrente”.
Viene dunque statuito che non possa essere esclusa l’impresa che ha sottoscritto solo il frontespizio dell’offerta tecnica, laddove il difetto di sottoscrizione non generi incertezze circa la provenienza dell’offerta da un certo operatore. Ed invero, il comma 1bis del suddetto articolo (“La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti […] nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali […]”) prevedeva un’esclusione nei soli casi di incertezza circa la provenienza dell’offerta da un certo operatore (Cons. Stato, VI, 27 febbraio 2018, n. 1202; V, 10 settembre 2014, n. 4595). La finalità dell’interesse pubblico, cui la disciplina della gara è orientata, prevarrebbe dunque sul mero formalismo della sottoscrizione, così come stabilito dal Consiglio di Stato, V, 9 ottobre 2007, n. 5289: “un formalismo circa le cause di esclusione, fondato su mere ragioni redazionali dell’offerta e inidoneo a dimostrare il difetto di un buon titolo di partecipazione del concorrente, solo restringe la più ampia partecipazione degli operatori economici alla gara e ne penalizza l’efficienza; è, dunque, da evitare”.
Lo Studio legale Tristano assiste le imprese in fase di gara, al fine di evitare e/o gestire tutte le problematiche che possano insorgere durante lo svolgimento della selezione, prestando tutela nei contenziosi innanzi al Giudice Amministrativo e a quello Ordinario, in ogni fase e grado, ivi comprese le Magistrature Superiori.