Un Bando di Gara è l’atto con il quale l’amministrazione comunica la sua decisione di reperire contraenti cui affidare servizi, lavori o forniture.
Per bando di gara si intende dunque l’atto amministrativo che regolamenta tutto il procedimento di una gara d’appalto. Esso è il documento al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere e determinare gli elementi della procedura di gara. Il bando, insieme a tutta la documentazione predisposta dalla stazione appaltante (disciplinare, capitolato, allegati), forma la c.d. lex specialis della gara, ovvero le regole e le prescrizioni che disciplinano una determinata procedura di selezione.
Dal momento che esso è l’atto iniziale, con rilevanza esterna, di una procedura di gara pubblica, ai sensi dell’articolo 213, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, c.d. Codice dei contratti pubblici, il bando di gara viene redatto mediante dei “bandi tipo” stabiliti dall’ANAC. Spetta infatti all’ANAC garantire la promozione dell’efficienza e della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti. Un bando tipo rappresenta quindi uno schema vincolante volto a:
Le amministrazioni pubbliche, nell’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, possono tuttavia motivatamente discostarsi da tali schemi vincolanti.
La lex di gara deve utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, che dispensi il partecipante da un’eventuale lettura ermeneutica dello stesso. Devono essere evitati quindi concetti di natura oscura in favore di termini comprensibili e univoci così da consentire un’offerta consapevole e scongiurare limiti partecipativi scaturiti dall’indeterminatezza della lex specialis.
Nel caso in cui permangano delle incertezze interpretative nella lettura del bando, la giurisprudenza (cfr. TAR, Sicilia, Catania, Sez. I, sentenza n. 2335/2018) ha stabilito che La stazione appaltante, in relazione all’interpretazione del bando di gara, può intervenire con una sorta di interpretazione autentica al fine di precisare meglio la propria volontà, purché il chiarimento abbia il carattere della “neutralità”, senza alcun pregiudizio e a beneficio di tutti gli operatori coinvolti.
Lo stesso Consiglio di Stato (cfr. Sez. III, sent. 27 giugno 2019 n. 4418) ha rilevato che:
I chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla lex di gara. L’ammissibilità dei chiarimenti va invece esclusa allorquando, mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo, in quanto in tema di gare d’appalto le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati; ne consegue che i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, assumendo carattere vincolante per la Commissione giudicatrice (TAR Piemonte, sede di Torino, sez. I, 11 novembre 2019, n.1121).
Lo Studio Legale Tristano presta assistenza e consulenza nella partecipazione a procedure di selezione pubbliche e nei contenziosi da esse scaturenti.