Con Delibera del 24 ottobre 2018, n. 907, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le Linee Guida ANAC n. 12.
Esse forniscono chiarimenti, sebbene non vincolanti, sulle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50) e dei relativi dubbi interpretativi. Le opzioni adottate da Anac sono frutto della consultazione pubblica e della interlocuzione avuta con le istituzioni interessate, soprattutto Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Consiglio nazionale forense. L’ obiettivo è quello di limitare ai soli casi eccezionali (come l’impellenza di un contenzioso) l’affidamento personale e perciò di garantire la trasparenza, la professionalità e competenza e la concorrenza in un settore che rimane caratterizzato comunque dall’aspetto fiduciario.
L’Autorità aderisce all’impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018: “l’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata (di regola il triennio). Invece l’incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi).”
Per quanto riguarda le procedure di affidamento dei servizi legali, il vademecum dell’Autorità fornisce alcune indicazioni, in primo luogo, per quel che concerne i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici – rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” – che elenca alcune tipologie di servizi legali che esclude dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche:
- servizi di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato, in un arbitrato o in una conciliazione, in procedimenti giudiziari;
- servizi di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti citati;
- servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.
In secondo luogo viene ricordato che l’art. 4 del medesimo Codice sancisce che l’affidamento dei relativi contratti pubblici debba comunque avvenire nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. A tal proposito viene evidenziato come rientri “nelle migliori pratiche” per l’affidamento dei servizi legali in oggetto, la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Ciò non esclude completamente l’affidamento diretto ad un professionista, che può avvenire in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre. Inoltre, l’affidamento diretto può ritenersi conforme in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, come nel caso di novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l’affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante.