L’impresa che sia stata esclusa da una procedura di affidamento di un appalto pubblico e intenda contestarne la regolarità, può proporre opposizione contro l’atto di esclusione ritenuto illegittimo unicamente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio, presentando un ricorso, predisposto da un avvocato esperto nella materia.
Il ricorso deve spiegare le ragioni di diritto per le quali il provvedimento di esclusione si ritenga sia stato adottato dall’Amministrazione in violazione della normativa vigente o dei principi che regolano il procedimento di selezione.
Il giudizio davanti al Tar si articola normalmente in due fasi: una fase c.d. “cautelare” ed una “di merito”.La prima fase è solo eventuale e si celebra allorché il ricorrente chieda la sospensione del provvedimento impugnato.
La fase di merito è quella nella quale si discute e si decide la causa, cui segue la sentenza di annullamento (se il ricorso viene accolto) del provvedimento contestato.
A seguito del decreto “Sblocca cantieri” (D.L. 32/2019), l’esclusione può essere impugnata insieme all’aggiudicazione, attraverso un ricorso che menzioni entrambi gli atti.
Il ricorso avverso l’esclusione deve essere notificato all’Amministrazione ed almeno un altro soggetto partecipante alla gara (controinteressato) entro il termine perentorio ultimo di 30 giorni, decorrente:
dalla (piena) conoscenza dell’atto di aggiudicazione;
dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione;
Oltre questo termine si decade dalla possibilità di contestare la regolarità dell’esclusione.
In sede di impugnazione, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede “reale”, in data non anteriore alla notifica presso l’Avvocatura, e al solo fine dell’operatività della sospensione obbligatoria del termine per la sottoscrizione del contratto.
Una volta iscritta la causa al ruolo, se è stata richiesta la sospensione del provvedimento in via cautelare, il TAR fissa l’udienza non prima che siano decorsi 10 giorni dalla notifica del ricorso (intesa come perfezionamento dell’ultima notificazione ai suoi destinatari) e 5 giorni dal deposito del ricorso.
Dopo l’udienza camerale, il TAR pubblica l’ordinanza con cui accoglie o respinge l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato:
se accoglie la richiesta, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, ordinando all’Amministrazione resistente di eseguire il provvedimento;
se rigetta la richiesta, il provvedimento impugnato mantiene la sua efficacia, fino alla definizione del giudizio con sentenza.
Il giudizio, ferma la possibilità, nel caso ne ricorrano i presupposti, della sua definizione immediata nell’udienza cautelare, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.
L’udienza di merito è pubblica e l’accesso è libero. Può quindi assistervi chiunque.
In sede di discussione, gli avvocati delle parti trattano i motivi in fatto e in diritto alla base della richiesta di accoglimento (o di rigetto) del ricorso.
Entro trenta giorni dall’udienza di discussione, ferma restando “la possibilità [per le parti] di chiedere l’immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni”, il TAR pubblica la sentenza, con cui accoglie o rigetta il ricorso:
se accoglie il ricorso, annulla l’esclusione e ordina all’Amministrazione gli adempimenti conseguenti (riammissione in gara del concorrente escluso); se rigetta il ricorso, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
La sentenza del TAR è appellabile, con ricorso al Consiglio di Stato, Giudice unico su tutto il territorio nazionale, con sede in Roma, entro il termine di 30 dalla comunicazione o, se anteriore, notificazionedella sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione.
Lo Studio Legale Tristano assicura una completa e competente assistenza difensiva nei giudizi innanzi al TAR e al Consiglio di Stato su tutto il territorio nazionale. Al fine di evitare contenziosi inutili e dispendiosi, lo Studio verifica insieme all’impresa la presenza delle condizioni e dei presupposti per una tutela efficace e sicura degli interessi per cui viene richiesta assistenza.
Il cliente riceve sempre il preventivo di spesa prima della sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico e della procura alle liti.
Al fine della collaborazione con l’impresa al contenimento dei costi e nell’ottica di un rapporto di fiducia, lo Studio Legale Tristano si impegna all’applicazione dei minimi tariffari di legge sui compensi, verificabili in ogni momento.