Il sindacato giurisdizionale è il potere concesso al giudice di pronunciarsi sugli atti, provvedimenti e comportamenti della Pubblica Amministrazione che siano diretta estrinsecazione del potere amministrativo. Dal momento che siffatto sindacato svolge la funzione di raccordo tra potere esecutivo ed amministrativo, tali atti, provvedimenti e comportamenti sono soggetti a controllo giurisdizionale come previsto dalla Costituzione.
Non sono soggetti a controllo e a sindacato giurisdizionale, invece, gli atti politici, in quanto privi di un vincolo funzionale e dal momento che si trovano in una posizione superiore, come stabilito dall’art. 7 del codice del processo amministrativo, in cui si sostiene che: “non sono impugnabili gli atti o i provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico”.
Per quanto concerne il sindacato sui provvedimenti amministrativi una precisazione va fatta sulla discrezionalità tecnica. Inizialmente, infatti, era stato stabilito un distinguo tra sindacato forte e debole: il primo faceva riferimento alla prevalenza della valutazione del giudice sulla PA (il giudice aveva dunque il potere di sostituirsi nella competenza della stessa); il secondo invece faceva sì che il giudice fosse legittimato a censurare le valutazioni tecniche della PA quando inattendibili in modo evidente.
Superata tale dicotomia di cui sopra, la dottrina e la giurisprudenza hanno stabilito che il sindacato del giudice amministrativo sia pieno ed esclusivo, anche relativamente ai casi di discrezionalità tecnica. Il sindacato del Giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può tuttavia sostituirsi a quello dell’Amministrazione.
Il Giudice infatti agisce soltanto in una seconda fase, durante la quale verifica, nei limiti delle censure dedotte, se le valutazioni effettuate dall’organo competente sono viziate da eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, vale a dire se le stesse, pur opinabili, esulano dal perimetro della plausibilità, o per travisamento del fatto, mentre nel giudizio di merito, il Giudice agisce ‘in prima battuta’, sostituendosi all’Amministrazione ed effettuando direttamente e nuovamente le valutazioni a questa spettanti, con la possibilità, non contemplata dall’ordinamento se non per le eccezionali e limitatissime ipotesi di giurisdizione con cognizione estesa al merito di cui all’articolo 134 c.p.a., di sostituire la propria valutazione alla valutazione dell’Amministrazione anche nell’ipotesi in cui quest’ultima, sebbene opinabile, sia plausibile.
Dal momento che valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta all’Amministrazione, non rientra dunque nel potere di sindacato giurisdizionale la richiesta di ripercorrere interamente una fase di gara mediante un’attività sostituiva di quella già effettuata dall’Amministrazione.
Infatti è alla Commissione giudicatrice come chiarisce il c. 1 dell’art. 77, Codice, che “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa … la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e’ affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.
A tal proposito il Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 6818/2020, ha dunque chiarito che La valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nella “discrezionalità tecnica” riconosciutale. Per tale ragione, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, di norma devono ritenersi inammissibili le censure che impingono il merito di valutazioni per loro natura opinabili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a.
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