Il D.L. n. 19/2024, così come convertito con la Legge n. 56 del 29 aprile 2024, ha ad oggetto le “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Lo scopo del Legislatore è volto a prevedere misure per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al suddetto PNRR in aderenza con il relativo cronoprogramma.
Tra gli interventi più incisivi trova spazio quello afferente l’incremento del fondo di 2.911 milioni di euro per l'anno 2024, 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l'anno 2026.
È stata autorizzata, per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029.
L’ articolo 11, comma 1, accoglie la domanda dell’ANCI tesa a permettere la tempestiva attuazione degli interventi PNRR, stabilendo che il valore delle anticipazioni iniziali erogabili è non può essere superiore al 30% del contributo assegnato, il cui accredito in favore di Comuni e Città metropolitane deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.
Anche all’articolo 12, comma 1, è stata accolta la proposta formulata dall’Associazione dei Comuni che estende agli interventi previsti dal PNRR le semplificazioni previste per gli appalti di servizi e forniture, come già per quelli di lavori.
L’articolo 12-bis introduce metodologie semplificate per la verifica preventiva dell’interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati del PNRR.
In particolare, la verifica è esclusa: per gli interventi “di piccola entità”, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR; per gli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che superi la quota di profondità già impegnata dagli impianti o delle opere presenti; per gli interventi necessari al ripristino dell’erogazione del servizio pubblico.
In caso di interventi riguardanti infrastrutture di rete “di media entità” è invece prevista una modalità semplificata di effettuazione della verifica preventiva.
I criteri per la qualificazione degli interventi come di “piccola” o “media entità” sono definiti al comma 3.
L’articolo 12-ter regola la compatibilità con l’esercizio dell'uso civico delle opere pubbliche o di pubblica utilità ricomprese in interventi infrastrutturali commissariati ai sensi del D.L. n. 32/2019 o afferenti a investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR-PNC o con i fondi strutturali.
Per tali finalità, la Regione o un Comune dalla stessa delegato si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici nell’ambito della conferenza di servizi, nel cui ambito la stazione appaltante può procedere alla sistemazione delle terre gravate dal medesimo uso civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico dell’intervento.
Per quanto concerne la riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, al comma 7 dell’articolo 40 è stata inserita la regola che vincola il Tavolo tecnico alla comunicazione dei ritardi alla Cabina di Regia, nel caso in cui l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti dell’ente locale risulti condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni statali o regionali.
È stato riscritto l’articolo 27, che regola il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
A decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della “patente” le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
La patente è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione alla Camera di commercio; b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi; c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; d) possesso del documento di valutazione dei rischi; e) possesso della certificazione di regolarità fiscale; f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Essa è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.
Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo possono richiederne il rilascio di una nuova.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
Con apposito decreto saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi.
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la licenza fino a dodici mesi.
La licenza con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, ma in tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
In mancanza della licenza, alle imprese e ai lavoratori autonomi si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.
Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano con una licenza con punteggio inferiore a quindici crediti.
Le informazioni relative alla licenza sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso.
Non sono tenute al possesso della licenza le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Due ulteriori novità: la prima è la novella introdotta all’articolo 12 che, nel modificare l’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 76/2020, dispone che in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della L. n. 241/1990, con una ulteriore modificazione: in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l’assenso, quantificandone i costi.
Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai princìpi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto originariamente presentato.
Queste disposizioni si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale.
La seconda novità è contenuta nell’articolo 29, in cui è stato inserito il comma 1-bis, secondo cui al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.
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