In questi giorni, con riferimento alle domande c.d. “copiate”, è stato sostenuto da qualcuno che questa irregolarità non sarebbe valido motivo di ricorso al Tar, in quanto la non novità dei test sarebbe ininfluente sulla selezione.
Noi riteniamo, invece, con tutte le cautele che impone un giudizio davanti al Tar, che le irregolarità riscontrate costituiscano valido motivo di ricorso, per due ordini di motivi.
In primo luogo, perché la segretezza delle domande ed il divieto di loro divulgazione garantiscono un principio fondamentale del nostro sistema: l’imparzialità e il buon andamento della selezione. Nel caso di tracce non inedite, viene violata sia la segretezza dei test, già conosciuti (e svolti) in anticipo da chi ha utilizzato certi manuali o ha partecipato ad altre procedure da cui sono stati tratti i quiz, sia l’imparzialità della selezione, favorendosi certamente una categoria di candidati a discapito di un’altra.
Il regolamento che disciplina l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487), all’art. 11, stabilisce chiaramente che: “Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione”.
Lo stesso Decreto Ministeriale del 20 Maggio 2016, n. 312, istitutivo della Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2016/2017, ribadisce che “i quesiti oggetto delle prove di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2016/2017 sono stati predisposti da soggetti con comprovata competenza nelle materie d’esame, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza e tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio”.
Quest’anno, il 20% delle domande è stato già svolto da chi aveva usato alcuni eserciziari o aveva partecipato ad altri test d’accesso!
In secondo luogo, questa pratica ha favorito una società privata che potrà vantarsi di essere la “fonte” dei test della procedura di selezione. E’ evidente che ripetendo negli anni questo andazzo si creerebbe una situazione di promiscuità inaccettabile, con buona pace dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, oltre a favorirsi fenomeni di corruzione e clientela.
1. firma incarico e pagamento onorario | 2.accolta documenti utili / acquisizione documenti | 3. entro i successivi 5 gg. lavorativi si deposita il ricorso | 4. entro 10 gg. viene fissata l’udienza | 5. il giorno dopo già si conosce il risultato dell’azione |