La revisione (rectius, “sostituzione”) dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo (C.P.A.) da parte dell’art. 209 del d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice Appalti) porta all’introduzione di alcune modifiche di rilievo alla disciplina processuale in materia di appalti pubblici.
Una prima novità è l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i ricorsi per “motivi aggiunti” nei giudizi innanzi al Giudice Amministrativo riguardanti procedure di gara pubbliche.
Il nuovo testo dell’art. 120 del c.p.a. stabilisce che “I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato”
Questa modifica mira a garantire il diritto alla tutela giurisdizionale, di cui all’art. 24 della Costituzione, posto che, come noto, (il Testo Unico sulle spese di giustizia) prevede, all’art. 13, comma 6 bis, lett. d) che, per il rito appalti, il contributo dovuto (per i ricorsi principale, incidentale e per motivi aggiunti) è di Euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; di Euro 4.000 per quelle di importo compreso tra Euro 200.000 e 1.000.000, mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di Euro è pari ad Euro 6.000, con un aumento del 50% per ogni grado successivo al primo. Poiché nel caso di impugnazione degli atti di una gara per l’affidamento di un contratto pubblico, come l’appalto o la concessione, la proposizione di motivi aggiunti è un’evenienza piuttosto frequente, la duplicazione del contributo unificato – già, di per sé esorbitante -, di fatto, ostacolava l’esercizio del diritto di difesa. Con questa modifica, il legislatore ha voluto porre rimedio ad un evidente eccesso, nell’intento di garantire il diritto di azione, costituzionalmente garantito.
Allo stesso tempo, viene introdotta l'obbligatorietà dell'indicazione del CIG in tutti gli atti processuali, migliorando l'efficienza e coerenza delle pronunce giurisdizionali aventi ad oggetto le procedure di gara.
Il comma 1 dell’art. 120 sopra citato prevede infatti che “In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice è indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell’articolo 86, comma 1”.
Lo Studio legale Tristano assiste i propri clienti nella fase di preparazione dell’offerta, durante la gara e nell’esecuzione del contratto pubblico, nonché nei relativi contenziosi davanti al Giudice Ordinario e al Giudice Amministrativo.