La stazione appaltante, durante lo svolgimento di una selezione pubblica, deve garantire il rispetto della parità di trattamento, nonché la trasparenza e correttezza della procedura di scelta del contraente.
Immodificabilità dell’offerta
Tra i principi generali che devono essere applicati a garanzia del buon andamento della gara, il primo è quello dell’immodificabilità dell’offerta.
Questo principio stabilisce che, una volta presentata, l’offerta di un operatore economico non può essere modificata o ritirata fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
L’offerta, una volta presentata, vincola infatti il soggetto offerente, che non può alterare le condizioni, i prezzi, o qualsiasi altro elemento dell’offerta dopo la sua presentazione
Si discute in dottrina e in giurisprudenza sull’operatività o meno del principio di immodificabilità dell’offerta anche per i casi di formulazioni imprecise, con possibilità di interpretazione della volontà contrattuale dell’impresa offerente.
La giurisprudenza dominante sostiene che, in applicazione del principio di portata generale di immodificabilità dell’offerta, nelle gare pubbliche è ammissibile un’attività interpretativa, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, ma a condizione che si giunga ad esiti certi circa la portata dell’ impegno negoziale con essi assunti.
Secondo la giurisprudenza, le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante (nel solco tracciato dalla disciplina di interpretazione del contratto di diritto civile, di cui agli artt. 1362 e ss., c.c.), senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 978/2017; Cons. Stato, Sez. IV, sent. n.1827/2016; TAR Valle d’Aosta, Sez. I, 17 marzo 2023, n.19)
Nelle procedure di gara pubbliche, a fronte di una formulazione dell’offerta potenzialmente ambigua deve essere preferita un’interpretazione che consenta alla volontà delle parti di produrre effetti concreti, lasciando da parte qualsiasi interpretazione che tenda ad escluderli (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 15 settembre 2022, n.11877).
In particolare, il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza. n. 113/2018, ha fornito una specificazione chiarificatrice, statuendo che “l’attività della Commissione limitata ad una mera correzione dell’errore di calcolo non lede in alcun modo in concreto la par condicio dei concorrenti (…); essa integra, di conseguenza, un mero esercizio del potere – dovere di interpretazione dell’offerta alla luce degli elementi oggettivi in essa contenuti allorquando l’offerta economica appare univoca e intrinsecamente coerente, nonché determinata e oggettivamente verificabile in tutti i suoi elementi”.
Non ambiguità delle offerte
Le offerte devono essere formulate in modo chiaro e preciso, senza lasciare spazio a interpretazioni dubbie o equivoci. Ciò significa che tutti gli aspetti dell’offerta, inclusi i prezzi, i tempi, le specifiche tecniche e le condizioni, devono essere espressi in maniera univoca.
Un’offerta chiara e non ambigua consente alla commissione di gara di valutare le proposte in modo oggettivo e trasparente, confrontando le offerte sulla base dei criteri stabiliti nel bando di gara.
La non ambiguità aiuta inoltre a prevenire controversie future riguardo l’interpretazione dell’offerta. Offerte ambigue possono infatti portare a dispute legali, ritardi e potenziali accuse di irregolarità nel processo di appalto.
Unicità dell’offerta
È poi opportuno menzionare il principio di unicità dell’offerta, cristallizzato agli artt. 71 e seguenti del Codice 36/2023. La norma impone ai partecipanti alle gare pubbliche di concorrere con un’unica proposta tecnica ed economica. L’obbligo di presentare una sola offerta contenente una soluzione tecnica determinata ed un prezzo preciso, ed il corrispondente obbligo per la Pubblica Amministrazione di poter valutare solo offerte così formulate, risponde ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
L’unicità dell’offerta risponde non soltanto alla necessità di garantire il buon andamento e l’effettiva par condicio degli operatori economici, ma soprattutto a quella di interesse pubblico di far emergere la migliore offerta.
Al contrario, la presentazione di più offerte (così come la modifica di elementi tecnici ed economici di un’offerta già presentata) non consentirebbe il confronto competitivo sulla base degli stessi elementi valutativi, andando ad inficiare la procedura e gli esiti della selezione del miglior contraente.
La giurisprudenza ha chiarito che il rispetto di detto principio va assicurato ex ante, attraverso l’esclusione della stessa possibilità di presentazione di plurime offerte, con conseguente esclusione dalla gara del concorrente che le abbia formulate (V. Cons. St. - Sez. III, sent. n. 4557/19; Cons. St. - Sez. V, sent. n. 3946/14).
È quindi evidente la piena condivisione della ratio operandi dei principi di immodificabilità, di non ambiguità e di unicità dell’offerta, tutti volti a garantire la concorrenza e la parità di trattamento tra gli operatori, oltre che l’imparzialità e la trasparenza dell’agire della Pubblica Amministrazione.
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