L’ attestazione SOA è una certificazione necessaria per prendere parte a gare d’appalto pubblico di lavori superiori ad Euro 150.000,00. Tale certificazione è rilasciata dalle Società Organismi di Attestazione (SOA) e ha una durata complessiva di 5 anni, con verifica intermedia compiuta dopo 3 anni dal primo rilascio. Gli organismi di attestazione, su autorizzazione dell’ANAC, accertano che i soggetti esecutori dei lavori pubblici siano in possesso dei requisiti di ordine generale, economico e tecnico.
Su impulso dell’impresa che richieda l’attestazione, le SOA avviano un’istruttoria di validazione dei documenti richiesti e prodotti dall’impresa. Tali documenti riguardano gli ultimi quindici esercizi di attività (a seguito de decreto “sblocca canitieri)” e servono a dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti da parte dell’impresa.
L’attestazione SOA non si connota quale mero requisito di ordine economico-finanziario, ma, ai sensi dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 è riferita anche alle capacità tecniche e professionali dell’impresa.
Il documento SOA, una volta rilasciato, qualifica l’azienda per l’esecuzione di lavori secondo categorie di opere e classifiche di importi (le categorie di opere sono 52 mentre le classifiche di importi sono 10) e comprova in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire l’appalto (o subappalto) di opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore ad Euro 150.000,00. L’attestazione SOA garantisce, infatti, che l’impresa in questione sia in possesso di tutti i requisiti previsti dall’attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.
(sull’ “avvalimento”: https://www.studiotristano.com/partecipare-a-un-appalto-senza-averne-i-requisiti-si-grazie-allavvalimento/). In questo caso l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata sono tenute a documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese (art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile). L’impresa ausiliata, mediante dichiarazione presentata all’Organismo di Attestazione, si assume l’obbligo di mettere a disposizione in favore dell’impresa ausiliata e per tutto il periodo di validità della Attestazione SOA rilasciata, le risorse e i mezzi oggetto di prestito inerenti l’avvalimento.
Il possesso di un’attestazione SOA da parte dell’ausiliaria dev’essere inoltre accompagnato da un contratto che indichi espressamente quali mezzi e risorse vengono messi a disposizione dell’ausiliata. Infatti, il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dell’attestazione SOA non accompagnato da un contratto che indichi specificamente quali mezzi e risorse vengono messi a disposizione dell’ausiliata non consente che la stazione appaltante possa confidare su un impegno contrattuale certo e vincolante per le proprie aspettative di buona esecuzione del servizio. In altre parole, l’avvalimento di attestazione in questione non può risolversi in un prestito meramente cartolare e astratto del requisito di partecipazione, ma deve essere soddisfatto concretamente e con specificazioni controllabili dalla stazione appaltante.
Lo Studio Legale Tristano assiste i propri clienti nel procedimento per l’ottenimento dell’attestazione SOA, nella risoluzione delle problematiche conseguenti, anche nelle procedure dinanzi all’ANAC, e nei contenziosi giudiziali a seguito di partecipazione a gare pubbliche.