Il casellario informatico delle imprese è una banca dati tenuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC -, che fornisce informazioni sugli operatori economici che hanno partecipato a procedure pubbliche di selezione e che è costantemente aggiornato dalle stesse Amministrazioni aggiudicatrici, dalle SOA (Società Organismi di Attestazione), nonché dall’ANAC stessa.
Il sopra accennato casellario è diviso in tre sezioni (artt. 7, 8 e 9 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico).
La sezione “A” (art. 7) ad accesso pubblico, riporta l’elenco delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A.
La Sezione “B” (art. 8), ad accesso ristretto alle sole Stazioni Appaltanti e S.O.A., riporta una serie di informazioni, fra le quali, i provvedimenti sanzionatori, interdittivi, le dichiarazioni relative agli avvalimenti, le cause di decadenza, di esclusione, di sospensione dalla partecipazione alle gare, le comunicazioni effettuate dalle Autorità Giudiziarie competenti in merito all’applicazione di misure cautelari nell’ambito di procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa, le risoluzioni per grave inadempimento, i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbi l’integrità o affidabilità dell’operatore economico, le ulteriori misure interdittive che impediscono la partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o subcontratti.
La Sezione “C” (art. 9), riservataall’Autorità,raccoglie i dati e le notizie utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo dell’ANAC.
Tale sezione del Regolamento è stata istituita ai sensi dell’art. 213, co. 10, secondo capoverso, del d.lgs. 50/2016, che prevede l’annotazione delle notizie ritenute “utili” dall’Autorità, a vario titolo (es. verifica dei gravi illeciti professionali, sussistenza dei requisiti di partecipazione, ecc.).
Ma cosa si intenda per notizie “utili”, ovvero per notizie suscettibili di essere annotate nel Casellario Informativo, risulta a volte controverso, posto che l’ “attinenza” ai fini dell’annotazione nel casellario è concetto piuttosto labile ed indefinito.
Per non lasciare discrezionalità interpretativa a quanto stabilito dall’art. 213, co. 10, D.Lgs. 50/2016, è stato chiarito che l’utilità della notizia va rapportata alla finalità di fondo a cui è improntata la tenuta del casellario, ovvero mettere a disposizione delle stazioni appaltanti un repertorio di informazioni utile a orientare le scelte attinenti alla partecipazione alla gara degli operatori concorrenti. Di conseguenza non sono da ritenersi utili, le notizie non inerenti alla “capacità tecnica, professionale o morale” dell’operatore economico (cfr., TAR Lazio – Roma, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178), in quanto queste non incidono sull’ammissione o esclusione dell’impresa dalla gara.
Come disposto dal T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 7 giugno 2018, n. 6339, la difformità tra il contenuto dell’offerta e le prescrizioni della lex specialis può comportare “l’esclusione dell’operatore”, ma non può tuttavia configurarsi come “commissione di un grave illecito professionale”.
Nel citato Regolamento per la gestione del Casellario informatico, tuttavia l’obbligo di annotazioni pare esteso in modo generico a tutte le «notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto e di concessione», senza alcun riferimento agli specifici motivi posti a base dell’esclusione (art. 8, par. II, lett. a), per questa ragione l’Autorità non sembra totalmente disposta a condividere l’impostazione giurisprudenziale sopra citata.
Ciò comporta che, nell’ipotesi di un contenzioso, occorrerà impugnare non soltanto il provvedimento di iscrizione al casellario ma anche la disposizione del Regolamento per la gestione del Casellario informatico, quale atto presupposto.
Lo Studio Legale Tristano assiste le imprese nell’impugnazione dei provvedimenti dell’ANAC innanzi al Tar e al Consiglio di Stato, valutando preventivamente la fondatezza dell’azione legale insieme al cliente, così da evitare costi inutili e dannosi.