La possibilità di presentare istanza di accesso agli atti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/90, spetta a qualsiasi soggetto privato che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione di un documento collegato ad una situazione giuridicamente tutelata. Può altresì chiedere l’accesso agli atti il portatore di interessi pubblici o diffusi, come, ad esempio, un’associazione di categoria.
Può dunque presentare istanza soltanto il titolare un interesse qualificato (ad esempio, chi partecipa ad un procedimento amministrativo e vuole proporre ricorso avverso atti della stessa procedura).
L’istanza deve essere motivata, specificando i presupposti di fatto e l’interesse specifico, concreto ed attuale, che lega il documento alla situazione giuridicamente rilevante. Questo perchè il diritto all’accesso documentale, pur essendo finalizato ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, favorendone lo svolgimento imparziale, non si configura come un’azione popolare, esecitabile da chiunque, indipendentemente da una posizione differenziata giuridicamente, bensì soltanto da coloro ai quali gli atti si riferiscono, direttamente o indirettamente, al fine di tutelarne la posizione soggettiva.
La valutazione dei presupposti per ottenere il diritto di accesso spetta all’amministrazione presso cui viene presentata l’istanza. Essa esercita il proprio vaglio limitatamente al ristretto perimetro dalla legge, in assenza di alcuna valutazione in merito all’utilizzo che il privato intenda fare del documento.
Con specifico riferimento alle gare d’appalto, l’art. 53, comma 5, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) stabilisce che: Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
Il successivo comma 6 prevede che: in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
La finalità è quella di evitare che operatori economici in diretta concorrenza tra loro possano utilizzare l’accesso non già per prendere visione della documentazione in funzione di tutela dei propri interessi, quanto piuttosto per giovarsi delle specifiche conoscenze possedute da altri, al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale all’interno della procedura di selezione e del mercato.
L’istanza di accesso può essere presentata a mano, a mezzo posta o tramite fax:
Il procedimento di accesso poi deve essere concluso dall’Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, fatta salva la sospensione del termine in caso di richiesta incompleta o irregolare.
Lo Studio coadiuva l’impresa nella predisposizione dell’istanza di accesso agli atti, utilizzando e valutando i risultati in funzione della migliore strategia processuale a tutela degli interessi della propria assistita.