Per mezzo dell’istituto del raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) o associazione temporanea di imprese A.T.I. (vedi articolo dedicato) un’impresa può prendere parte ad una gara d’appalto pur non disponendo da sola dei requisiti tecnici o economici necessari. Tale istituto permette infatti alle piccole imprese di associarsi con altre imprese al fine di incrementare i propri requisiti di qualificazione e partecipare alla gara d’appalto con un’unica offerta congiunta.
All’interno di un’associazione così costituita è presente un’azieda-capogruppo chiamata mandataria, che gestisce, a nome delle altre aziende, dette mandanti, le operazioni necessarie per partecipare alla gara d’appalto. All’azienda mandataria viene dunque affidato un mandato di rappresentanza, gratuito e irrevocabile, che assicura al contempo alle imprese associate il permanere della loro autonomia sia gestionale che fiscale. Tale mandato viene conferito attraverso un atto pubblico o scrittura privata autenticata.
I commi 17 e 18 dell’articolo 48, del D.Lgs. n. 50/2016 si esprimono in merito agli eventi che privano la mandataria del R.T.I. della possibilità di proseguire nell’esecuzione dell’appalto. In particolare viene precisato che
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero ((in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero)) nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante ((deve recedere dal contratto)).
Emerge quindi che è concessa la sostituzione della società mandataria solo con un soggetto già interno all’originale compagine dei partecipanti. Infatti come recentemente asserito Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 12 / 08 / 2019, n. 1424, l’art. 48 comma 17 D. Lgs. 50/2016 deve essere interpretato in termini sistematici e restrittivi, e vada dunque letto nel senso di consentire la possibilità di sostituire l’impresa mandataria colpita da interdittiva solo con altre ditte già originariamente incluse nel raggruppamento.
Rimane inviolato in questo modo il principio espresso al comma 19 del predetto art. 48 secondo cui è inammissibile una modifica soggettiva all’interno dell’RTI se questa è finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
È dunque vietata, come ribadito dal Tar siciliano, qualsiasi modificazione delle A.T.I. che hanno partecipato a una gara pubblica, in quanto la modifica determinerebbe, almeno in parte, la modifica dello stesso soggetto che vi partecipa (Cons. di Stato, V, n. 169/2015).
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