La sospensione dei lavori negli appalti pubblici costituisce una misura temporanea attraverso cui si interrompe l’esecuzione delle attività previste nel contratto d’appalto. Essa rappresenta un potere attribuito alla stazione appaltante, che essere esercitato esclusivamente al ricorrere di cause specifiche e circostanziate, quali la sopravvenienza di questioni tecniche, economiche o di interesse pubblico di carattere straordinario e imprevedibile, nonché altre ragioni di natura cogente che potrebbero compromettere la corretta esecuzione dell’opera. Il quadro normativo è disciplinato dal nuovo Codice degli Appalti, in particolare dall’art. 121 del d.lgs. n. 36 del 2023 e dal relativo allegato II.14, il quale specifica le condizioni e i limiti di applicazione della sospensione.
La stazione appaltante, attraverso il Direttore dei Lavori o il Responsabile Unico del Progetto (RUP), dispone la sospensione quando rileva circostanze eccezionali non prevedibili al momento della stipula del contratto. Tali circostanze devono risultare tali da rendere impossibile la prosecuzione dei lavori secondo le modalità originariamente pattuite e devono giustificare l’interruzione per il tempo necessario a risolvere le criticità rilevate. Nei casi in cui l’appalto riguarda la realizzazione di opere pubbliche di importo superiore alla soglia comunitaria, è il RUP a deliberare la sospensione, previa acquisizione del parere obbligatorio del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), che ha il compito di verificare e attestare l’effettiva sussistenza delle cause che rendono necessaria la sospensione temporanea, accertando altresì l’eventuale necessità di modifiche progettuali per garantire la corretta esecuzione dell’opera.
La norma prevede inoltre che il CCT debba esprimere il proprio parere entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori o della causa che la potrebbe determinare, qualora le parti non abbiano raggiunto un accordo sulle modalità di superamento delle criticità. In tale ipotesi, il parere del CCT assume valore di lodo contrattuale, salvo diversa previsione espressa, e vincola le parti riguardo alle modalità di ripresa delle attività e agli eventuali adeguamenti necessari per l’esecuzione a regola d’arte. La sospensione, in ogni caso, deve essere limitata al tempo strettamente necessario a risolvere le problematiche emerse, e il Direttore dei Lavori o il RUP è tenuto a indicare, nella determina di sospensione e nel relativo verbale, il termine entro il quale i lavori devono riprendere. Questo termine può coincidere con una data specifica oppure essere subordinato al verificarsi di una condizione precisa, come il superamento della criticità.
Nel caso in cui la durata della sospensione superi un quarto del tempo complessivo previsto per l’esecuzione dell’appalto o, comunque, ecceda i sei mesi complessivi, l’appaltatore ha facoltà di richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Qualora la stazione appaltante opponga rifiuto, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri subiti per effetto della prolungata sospensione. Durante la vigenza del contratto di appalto, la stazione appaltante ha facoltà di disporre più sospensioni, laddove sussistano le condizioni sopra descritte. Può inoltre decidere di prorogare la sospensione qualora, alla data fissata per la ripresa dei lavori, le cause originarie dell’interruzione non siano state risolte.
Per evitare ritardi eccessivi nell’esecuzione dell’opera, è consentito, qualora possibile, procedere a una sospensione parziale dei lavori, ossia sospendere soltanto le attività impedite, consentendo all’appaltatore di proseguire le restanti. La disposizione normativa prevede che, nel caso in cui emergano, dopo la consegna dei lavori, cause impreviste o di forza maggiore che impediscano parzialmente lo svolgimento delle opere, la stazione appaltante può limitare la sospensione alle sole parti dei lavori non eseguibili.
Una volta decretata la sospensione, il Direttore dei Lavori, di concerto con l’esecutore o un suo rappresentante, è tenuto a redigere un verbale nel quale indicare le motivazioni che hanno determinato l’interruzione, lo stato di avanzamento dei lavori e le misure precauzionali adottate per la ripresa delle attività. L’appaltatore ha la possibilità di contestare la sospensione qualora la ritenga non giustificata o non conforme alle condizioni previste dalla legge. In tal caso, può richiedere l’inserimento della contestazione nel verbale di sospensione e, successivamente, in quello di ripresa dei lavori. Se invece la contestazione riguarda la durata della sospensione, è sufficiente che sia iscritta nel verbale di ripresa. Se l’appaltatore non sottoscrive i verbali, può formulare una riserva specifica sul registro di contabilità.
In linea generale, all’esecutore non è dovuto alcun indennizzo per le sospensioni causate da circostanze speciali, gravi motivi tecnici o esigenze di interesse pubblico. Tuttavia, qualora la sospensione superi i limiti temporali sopra descritti, è previsto il diritto alla rifusione dei maggiori oneri. In caso di sospensioni disposte per cause diverse da quelle previste dal legislatore, l’appaltatore ha diritto a un risarcimento dei danni, calcolato sulla base dell’art. 1382 del codice civile e dei criteri indicati nell’art. 8, c. 2, dell’allegato II.14.
Una volta rimosse le cause di sospensione, il Direttore dei Lavori comunica immediatamente al RUP, il quale emana l’ordine di ripresa delle attività e fissa il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni da tale disposizione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa, che viene sottoscritto anche dall’esecutore. Nel caso in cui l’appaltatore ritenga che le cause della sospensione siano cessate e il RUP non abbia disposto la ripresa, può diffidare il RUP a procedere. Tale diffida è condizione necessaria per iscrivere riserva sull’illegittima durata della sospensione.
Il nuovo Codice degli Appalti introduce importanti tutele per le imprese appaltatrici, mirando a bilanciare gli interessi pubblici e quelli privati. Sebbene persista un asimmetrico potere tra stazione appaltante e appaltatore, il legislatore ha inteso dare ulteriore impulso alla normativa per realizzare un sistema contrattuale più equilibrato e privatistico, in cui le esigenze delle parti trovino un contemperamento più efficace.
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