L’articolo 1454 c.c. consente al contraente di un contratto d’appalto di procedere alla risoluzione del contratto stesso senza la necessità di ricorrere all’autorità giudiziaria competente.
In particolare, l’art. 1454 del c.c., è un utile rimedio sinallagmatico a cui può ricorrere il contraente adempiente al fine di non subire le conseguenze derivanti dall’inadempimento altrui.
La diffida ad adempiere, prevista dunque dall’articolo in questione, rientra tra le forme di risoluzione stragiudiziali del contratto, in quanto consente a ciascun contraente, attraverso una diffida, di intimare alla parte inadempiente di adempiere al contratto entro un congruo termine di tempo. Una volta decorso il tempo previsto (non inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti), il contratto si intenderà risoluto di diritto.
La ratio dell’articolo 1454 fa sì che la parte, attraverso la diffida ad adempiere, possa avvalersi di un rapido mezzo per risolvere il contratto e, allo stesso tempo, abbia un modo per sollecitare la controparte ad adempiere alle proprie obbligazioni, sotto la spinta, appunto, della possibile risoluzione.
Nonostante la giurisprudenza si sia posta nel tempo la questione dell’applicabilità di tale rimedio ai contratti pubblici, oggi non è pacificamente ammessa anche nei confronti di tutte le Amministrazioni con le quali sia stato stipulato un contratto a prestazioni corrispettive di diritto comune .
La diffida ad adempiere, sebbene non preveda l’uso di formule sacramentali, al fine di della c.d “messa in mora” della controparte contrattuale, deve essere chiara e inequivocabile nei suoi elementi.
Per questo motivo la diffida ad adempiere (che può essere inviata al debitore soltanto dal creditore, in quanto unico soggetto legittimato alla tutela dei propri interessi) deve essere redatta (usualmente, da un legale) nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, purché preveda:
l’intimazione all’adempimento;
la fissazione del termine concesso al debitore per adempiere;
l’ammonimento che, laddove non risolto entro il termine stabilito, il contratto s’intenderà risolto.
Infine, poiché la diffida ad adempiere è un atto di tipo ricettizio (un atto che quindi produce i suoi effetti una volta che il destinatario ne venga a conoscenza) se il contraente, gravemente inadempiente, nonostante la diffida ad adempiere all’obbligazione in un tempo stabilito dall’intimante, rimane inerte, le conseguenze della diffida, e quindi la risoluzione del contratto da questa prevista, risulterà automatica ed immediata.
Se la prestazione intimata è tuttavia non più eseguibile per ragioni soggettive, o per fattori attribuibili al creditore, una volta accertata tale la causa come determinante ai fini dell’impossibilità dell’attuazione del rapporto contrattuale, l’assegnazione di un termine per l’adempimento, diviene di fatto privo di effetto.
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