La procedura di scelta del contraente è dettata dagli articoli da 153 a 173 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d. lgs n. 36/2023).
Analizziamo le principali fasi della procedura di selezione.
Pubblicazione dell’avviso.
Come già previsto dalla normativa abrogata, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che intendono affidare un contratto pubblico, sono tenuti a pubblicare un avviso di gara per informare i potenziali operatori economici dell’opportunità di partecipare alla procedura. L’avviso di gara contiene informazioni fondamentali, come l’oggetto del contratto, i requisiti richiesti, i criteri di selezione e le modalità di presentazione delle offerte.
L’art. 155 del d.lgs n. 36/2023 stabilisce che “La gara è indetta con una delle seguenti modalità:
Lo stesso articolo individua i “Tipi di procedure”, prevedendo che possano essere “aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi o partenariati per l’innovazione”.
Ai sensi del successivo art. 159, è poi stabilito che “A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l’interesse, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. L’avviso e l’invito a confermare interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili.
(…) Quando il mezzo di indizione di una gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, tale accesso è consentito il più rapidamente possibile e comunque non oltre il momento dell’invito a presentare un’offerta o a negoziare.
Quando è impossibile l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice, l’avviso o l’invito a confermare interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi. In questi casi il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni”.
L’art. 164 stabilisce che “I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 161 a 163 contengono le informazioni indicate nell’allegato II.6, Parte II, Sezioni A, B, C, D, E, F, G e H, nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche, stabiliti dalla Commissione. Tali bandi e avvisi sono trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai sensi dell’articolo 84, in conformità all'allegato II.7”.
(…) I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, scelta dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti, e il testo è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti italiani scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali”.
Preparazione dell’offerta.
I soggetti interessati raccolgono le informazioni necessarie e preparano le proprie offerte in conformità con i requisiti specificati nell’avviso di gara. Queste informazioni possono includere una descrizione dettagliata dei beni o servizi offerti, il prezzo proposto e la documentazione richiesta.
Presentazione delle offerte
Ai sensi dell’artt. 91 e 92, gli operatori economici inviano le loro offerte alla stazione appaltante o all’ente concedente utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale messa loro a disposizione, entro la data, l’ora e le modalità specificate nell’avviso di gara.
La domanda di partecipazione contiene gli elementi di identificazione del concorrente e l’indicazione della forma giuridica con la quale ci si presenta in gara, l’eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, nonché l’indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24.
Attraverso il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, l’operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano:
Il documento di gara unico europeo contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.
Le offerte tecniche ed economiche, redatte secondo le modalità di cui al comma 1, sono corredate dai documenti prescritti dal bando o dall’invito o dal capitolato di oneri. Nelle offerte l’operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assume l’impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina applicabile, nonché fornisce ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante nei documenti di gara.
Valutazione delle offerte
Ai sensi dell’art. 167 del Nuovo Codice, per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano le seguenti disposizioni:
Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l’innovazione, quando decidono sulla qualificazione ai sensi dell’articolo 168 o quando dispongono l’aggiornamento dei sistemi di qualificazione, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
Aggiudicazione del contratto
Dopo aver valutato le offerte, la Stazione Appaltante o l’ente concedente procede all’aggiudicazione del contratto all’operatore economico che ha presentato l’offerta migliore in base ai criteri stabiliti. L'aggiudicazione del contratto può essere basata sul prezzo più basso o sull’offerta economicamente più vantaggiosa.