A differenza della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), secondo cui è previsto il diritto al risarcimento del creditore nei confronti del debitore inadempiente, l’oggetto della responsabilità precontrattuale (ex art. 1337 c.c.), quale parte della categoria più ampia della responsabilità extracontrattuale, va rinvenuto nella tutela dell’interesse negativo di ciascuna parte a non essere coinvolta in trattative inutili.
Com’è noto, anche la Pubblica Amministrazione, seppure con le peculiarità del caso, è soggetta alla disciplina di diritto comune e può sottoscrivere contratti con i privati.
In applicazione delle norme del codice civile, ogni qualvolta, nell’affidamento di un contratto pubblico,la mancata stipula di un contratto con un soggetto già individuato come affidatario dipenda dal comportamento doloso o colposo, ovvero dall’inosservanza del precetto della buona fede, sussiste, in capo alla P.A. un’ipotesi di responsabilità precontrattuale, per lesione dell’altrui libertà negoziale.
In senso oggettivo, la “buona fede” consiste in una regola di condotta da tenersi nei rapporti giuridici, una regola improntata alla lealtà nei confronti delle altre parti: è in buona fede chi si comporta con lealtà nei rapporti giuridici. Per contro, per “mala fede” si intende la slealtà di condotta nell’agire giuridico
La giurisprudenza ha individuato una serie di condotte da parte della P.A. che violano il dovere di buona fede generando la responsabilità precontrattuale:
– abbandonare le trattative senza giusta causa, quando queste siano giunte ad un punto tale da far confidare la controparte sulla conclusione del contratto;
– non rendere note alla controparte cause di invalidità del contratto conosciute (1338 c.c.);
– indurre la controparte a stipulare un contratto con inganno;
– indurre la controparte a concludere un contratto pregiudizievole (1440 c.c.).
Affinché sorga la responsabilità precontrattuale della P.A. non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva. La giurisprudenza, a tal proposito, individua tre presupposti:
- a) che l’affidamento incolpevole sia leso da una condotta che, valutata nel suo complesso e a prescindere dall’indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà;
- b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all’Amministrazione, in termini di colpa o dolo;
- c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all’Amministrazione (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 4.5.2018, n. 5).
In presenza di tali presupposti, può essere richiesto il risarcimento del danno.
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