Sebbene l’art. 32 del Decreto Legislativo 50/2016 (“Codice Contratti Pubblici”) preveda, al comma 13, che l’esecuzione del contratto possa avere inizio soltanto dopo che lo stesso sia divenuto efficace, è prevista un’esplicita eccezione nei casi d’urgenza, su richiesta della stazione appaltante.
Il comma 8 dello stesso articolo stabilisce infatti che “L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”.
L’esecuzione in via d’urgenza rappresenta, quindi, l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, ovvero del perfezionamento della sua efficacia con le relative approvazioni;
L’urgenza dunque che giustifica l’esecuzione anticipata è un’urgenza qualificata.
A fronte della natura essenziale del servizio, se è necessario assicurarne lo svolgimento e se lo svolgimento del servizio è rispondente all’interesse pubblico, non si ravvisano profili di illegittimità nell’esecuzione anticipata. Inoltre è legittima anche l’esecuzione anticipata durante il periodo di c.d. stand still, quando si tratti di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b. (in tal senso, TAR Bologna, 07.03.2017 n. 209).
Sarà dunque la stazione appaltante, esercitando il suo potere discrezionale, a disporre la consegna dei lavori, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 32 sopra citato.
Lo stesso articolo stabilisce, poi, che: “Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione.”.
Una recente pronuncia del Tar Marche, Ancona, sez. I, 15 dicembre 2018, n. 786 ha confermato la legittimità della revoca del contratto stipulato in via d’urgenza, laddove si siano verificati inadempimenti nella fase intercorrente tra l’avvio in via d’urgenza del contratto e la stipula dello stesso.
A supporto della pronuncia sul punto, il Tar ha infatti sancito che “non si può non riconoscere che è conforme all’interesse pubblico la decisione di una stazione appaltante di risolvere un rapporto lato sensu contrattuale con un appaltatore rivelatosi non affidabile.” Ciò visto che “come insegnano le figure della concessione-contratto e degli accordi ex art. 11 della L. n. 241/1990, l’ordinamento conosce da sempre il fenomeno per cui un rapporto fra il privato e la P.A. può essere regolato contemporaneamente sia da norme imposte unilateralmente dall’ente pubblico sia da pattuizioni accessorie. E sempre l’istituto della concessione conferma come la decisione dell’ente concedente di incidere in autotutela sulla concessione si possa fondare anche su inadempimenti del concessionario alle pattuizioni contrattuali, essendo indubitabile che ripetute violazioni dei patti negoziali possano far venire meno la fiducia circa l’affidabilità dello stesso concessionario;”
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