Il sopralluogo, regolamentato dall’art. 79, comma 2, del d.lgs. 50/2016, permette ai concorrenti partecipanti ad una procedura si selezione, di acquisire una conoscenza appropriata dei luoghi presso cui dovrà svolgersi l’appalto o la concessione pubblica, così da poter formulare un’offerta più precisa e puntuale, nonché garantire l’Amministrazione, in fase di esecuzione contrattuale, da successive richieste di modifiche e varianti.
Nel tempo, ci si è interrogati sulla vincolatività della tempistica stabilita dalla Stazione Appaltante per effettuare il sopralluogo.
La giurisprudenza amministrativa ha attribuito all'obbligo di sopralluogo un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto, con funzione strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e alla miglior valutazione degli interventi da effettuare(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 gennaio 2021 n. 575; Cons. Stato, III, 12 ottobre 2020, n. 6033; VI, 23 giugno 2016, n. 2800; IV, 19 ottobre 2015, n. 4778).
Data la natura sostanziale del sopralluogo, la giurisprudenza dubita della correttezza della sua previsione a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara nella vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, sia per la formulazione letterale dell’art. 79, comma 2, che fa sì riferimento alle ipotesi in cui “le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara”, ma solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati “possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte”, senza, dunque, derivarne effetti espulsivi automatici in caso di mancato compimento, e sia per possibile contrasto con i principi di massima partecipazione alle gare e divieto di aggravio del procedimento, ogni qualvolta, per le peculiarità del contratto da affidare, la sua inosservanza in alcun modo impediva il perseguimento dei risultati verso cui era diretta l'azione amministrativa, né il suo adempimento poteva dirsi funzionale a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara (cfr. Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3581).
Alla luce delle considerazioni svolte dalla giurisprudenza, deve ritenersi che la previsione della lex di gara che prescriva il sopralluogo a pena di esclusione, vada intesa in senso restrittivo e, cioè, come comportante l'esclusione per il solo mancato sopralluogo e non anche in caso di sopralluogo ritardato, trattandosi di circostanza atta a riverberarsi sulla adeguata formulazione dell’offerta e non sulla partecipazione del concorrente alla procedura di gara (Cons. Stato, Sez. V, 19 gennaio 2021, n. 575).