Ai sensi dell’art. 165 del d.lgs n. 50/16, “nei contratti di concessione come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall’articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario”.
La concessione, rispetto all’appalto, sebbene abbia in comune con quest’ultimo l’esecuzione di una prestazione nei confronti della PA, se ne distingue, in primis, nelle modalità di profitto: se nell’appalto il corrispettivo è monetario e determinato, nelle concessioni il meccanismo di remunerazione dipende dallo sfruttamento del diritto del concessionario di gestire l’opera o il servizio oggetto di contratto. A tale remuneratività, imprevedibile e non determinata, va legato il rischio operativo di gestione. Il rischio operativo, di cui sempre all’art. 3, lett. zz), d.Lgs. 50/2016, è fonte di incertezza per il concessionario, che, per realizzare un utile, dovrà rientrare degli investimenti e delle spese sostenute. Infatti, se il contratto di appalto prevede un rapporto giuridico bilaterale tra stazione appaltante e aggiudicatario, la concessione instaura un rapporto trilaterale in cui ai primi due si aggiunge l’utenza.
Il rischio operativo si può intendere, dunque, come l’incognita verso cui l’impresa si dirige e che può coinvolgere sia la domanda che l’offerta, come stabilito dall’art. 165 del codice dei contratti:
Nei contratti di concessione come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall’articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.
Considerata la fase di gestione onerosa in favore dell’utenza finale che la concessione prevede, essa ha chiaramente una durata maggiore rispetto all’appalto. La concessione deve avere infatti una durata “ragionevole” che permetta la buona riuscita dell’operazione imprenditoriale soprattutto dal punto di vista finanziario.
Il rischio operativo può essere declinato in 3 macroaree:
Sempre l’art. 3 del Codice dei contratti definisce meglio al comma 1, lett. uu, il rischio operativo rispetto alla precedente disciplina:
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