Il Rup, oltre alle funzioni e ai compiti elencati nel precedente articolo (“Il responsabile unico del procedimento” del 22 gennaio 2019), può assumere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le Linee Guida ANAC vanno a chiarire il controverso aspetto della possibile sommatoria di ruoli in capo al soggetto che ricopre l’incarico di Rup, chiarendo che la possibilità di coincidenza della figura del responsabile unico di procedimento con il progettista o con il direttore dei lavori (o direttore dell’esecuzione del contratto per gli appalti di beni e servizi) incontra dei limiti nel disposto dell’articolo 26, comma 7, del codice, che preclude lo svolgimento dell’attività di verifica del progetto con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione dei lavori o del collaudo. Pertanto, nel caso in cui il Rup sia incaricato della verifica del progetto (lavori di importo inferiore a un milione di euro), non potrà svolgere l’attività di progettazione, né la direzione dei lavori.
Per quanto riguarda la possibilità per il Rup di svolgere funzioni di progettista, per la predisposizione di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di 500.000 euro, l’art. 23 del Codice prevede la necessaria consultazione dei soggetti interni ed esterni all’amministrazione in ordine alla possibilità di far coincidere i ruoli di RUP e progettista, tenendo ovviamente conto degli specifici contenuti del progetto di fattibilità e, conseguentemente, delle competenze richieste per la relativa predisposizione.
Altro discorso va fatto per i casi in cui il responsabile unico del procedimento svolga, sempre nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto. Ai sensi del comma 2 dell’art. 111 del Codice Appalti, sancisce infatti “Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.”.
Nei soli casi di:
a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro e di
b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità,
il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto differente dal RUP. In questi casi il RUP ed il Direttore dell’esecuzione debbono svolgere le rispettive attività in stretto coordinamento.
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