Per poter concorrere a una gara d’appalto pubblico uno dei requisiti generali è, a mente del codice dei contratti pubblici, la c.d. regolarità fiscale.
In particolare il requisito della regolarità fiscale è sancito dall’articolo 80, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito Codice degli appalti pubblici) che prevede l’esclusione della partecipazione di un operatore economico “se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.
La violazione diviene dunque rilevante a tal punto da prevedere l’esclusione dalla procedura d’appalto in due casi:
Quando l’omesso pagamento di imposte e tasse è “superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602”, ossia superiore a 5.000 euro (a seguito delle modifiche operate con la Legge di Bilancio 2018); in questo caso si parla di violazione grave.
Quando, ai sensi del richiamato comma 4, ci si trova in presenza di violazioni definitivamente accertate ovvero “quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”.
Ne consegue che, in base all’ammontare della situazione debitoria del soggetto interessato, l’Agenzia delle Entrate rilascerà un’attestazione di regolarità fiscale che sarà positiva, in caso di debito di importo pari o inferiore ad Euro 5.000,00; negativa se il debito sarà superiore ad Euro 5.000,00.
Come già in precedenza sostenuto dalla giurisprudenza, tuttavia, sempre l’art. 80, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, consente all’impresa partecipante la possibilità di “sanare” le proprie irregolarità fiscali, attraverso il pagamento o l’assunzione formale dell’impegno a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi, entro termini stabiliti.
Si parla in quest’ultimo caso di rateizzazione del debito grazie alla quale la violazione fiscale non può considerarsi definitivamente accertata. Ciò fa sì che il requisito di regolarità fiscale sussista, a condizione che:
– l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione (cfr., tra le tante, Corte Giustizia CE, 9 febbraio 2007, n. 228/04 e n. 226/04; C.d.S., sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; 5 marzo 2013, n. 1332; C.d.S., sez. VI 29 gennaio 2013, n. 531; C.d.S., sez. V, 24 marzo 2014, n. 1436; 27 agosto 2014, n. 4382);
– il contribuente sia in regola con il pagamento di tutte le rate;
– la rateizzazione non sia stata oggetto di revoca da parte dell’amministrazione competente;
– la rateizzazione non sia stata concessa nell’ambito di procedure conciliative, quali il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione, poiché in questi casi, l’efficacia della domanda sarebbe stata subordinata al provvedimento di omologa da parte del Tribunale emesso in data antecedente.
Ne risulta che la ratio della norma non ha come obiettivo la tutela del corretto prelievo fiscale, bensì quello di evitare che la Pubblica Amministrazione contratti con soggetti inaffidabili che potrebbero compromettere la corretta esecuzione dei lavori eventualmente affidati.
Per non incorrere nell’irregolarità fiscale, si può inoltre, procedere con l’impugnazione dell’avviso di accertamento del debito emesso dall’Ente impositore, in quanto il requisito di regolarità fiscale non viene meno in presenza di debiti iscritti a ruolo a titolo meramente provvisorio, ma solo dinanzi a debiti maturati per imposte e tasse e che siano certi, scaduti ed esigibili.
Per accertare e verificare la sua regolarità fiscale l’imprenditore deve dunque
Autocertificare il possesso dei suoi requisiti “mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
Fornire, in sede di espletamento di gara, il certificato dei carichi pendenti presso l’Agenzia delle Entrate, al fine di attestare l’effettiva regolarità fiscale.
Il certificato viene rilasciato all’impresa che partecipa alla gara e non alla stazione appaltante, quindi è da individuarsi secondo il domicilio fiscale della prima, e non già in base a quello della committente. Il certificato della regolarità fiscale deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all’ufficio.
Il requisito della regolarità fiscale è relativo sia alla situazione attuale del soggetto richiedente sia a quella frutto di precedenti attività lavorative e si riferisce a tutte le tipologie di imposte di competenza delle Entrate (imposte dirette, imposte indirette, di registro e altri tributi indiretti).
Lo Studio Legale Tristano assiste le imprese nella fase di preparazione dell’offerta, nella fase di gara e nell’esecuzione del contratto, sia in sede consultiva, sia in sede contenziosa.