Le strade per ottenere il pagamento di un credito verso la Pubblica Amministrazione (Enti territoriali locali, Ministeri, società pubbliche, ASL, Autorità, etc.) sono sostanzialmente due:
Una prima opzione, più semplice ed immediata, è l’ottenimento del pagamento in via non contenziosa (con, o senza, certificazione del credito). Questo tipo di pagamento rappresenta l’optimum. Attraverso un ausilio professionale qualificato, è possibile mettere in campo una serie di metodi e strategie, al fine di indurre l’Amministrazione al pagamento in tempi rapidi e senza entrare in contenzioso. La strategia, da valutare caso per caso, può prevedere, a titolo esemplificativo l’invio di diffide da parte dell’Avvocato incaricato, incontri da parte quest’ultimo presso l’Ente con il Dirigente responsabile o altri soggetti, la redazione di accordi, la predisposizione di transazioni a stralcio e riduzione del credito, dilazionando i tempi di pagamento, etc.
Oltre ai rimedi stragiudiziali di cui al punto 1, ci sono altri strumenti di tutela a disposizione dei creditori.
Il primo – e più importante – è la richiesta emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della P.A. inadempiente.
Per poter procedere, è necessario dimostrare che il credito, oltre ad essere certo, liquido ed esigibile, è fondato su una prova scritta. Una volta emesso e notificato il decreto, in caso di mancata opposizione da parte della P.A. debitrice entro il termine di 40 giorni, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo e, decorsi 120 giorni dalla sua notifica, può procedersi a pignoramento.
Una seconda possibilità è l’instaurazione di un giudizio ordinario di accertamento del proprio diritto di credito.
Una terza strada percorribile è quella del c.d. “giudizio di ottemperanza”, ovvero l’instaurazione di un giudizio per obbligare la P.A. ad eseguire una sentenza, anche attraverso la nomina, da parte del Giudice, di un c.d. commissario ad acta, che si sostituisce all’Amministrazione inadempiente nel compimento degli atti richiesti e non adottati nel caso specifico.
L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione:
L’azione, ai sensi del codice del processo amministrativo, si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
La competenza spetta al Tar che ha emesso la sentenza o al Tar nella cui circoscrizione ha sede il Tribunale civile che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.
In tutte e tre le ipotesi, l’instaurazione del giudizio è molto rapida ed i costi saranno calcolati soltanto fino all’effettiva attività svolta (es. in caso di diffida, cui segue, per l’effetto, il pagamento dell’Amministrazione, dovrà corrispondersi il solo compenso per la redazione della lettera).