Una delle principali novità del nuovo Codice (d.lgs n. 36/2023) è la menzione espressa, all’articolo 9, del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale.
Questa disposizione rappresenta l’ultima di una serie di misure adottate per affrontare le problematiche sorte durante la pandemia di Covid-19 e la successiva crisi macroeconomica, riguardanti la modifica dei contratti pubblici di appalto in corso di esecuzione.
Il Nuovo Codice mira a preservare l’efficacia dei contratti pubblici, consentendo la rinegoziazione, anziché la loro risoluzione, in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, superando così la precedente normativa che consentiva esclusivamente la risoluzione del contratto, richiamando l’articolo 1467 del codice civile.
Il comma 1 dell’art. 9 sopra citato, nell’introdurre un generale rimedio di natura legale per la gestione delle sopravvenienze modificative dell’equilibrio originario delle prestazioni contrattuali, ha un duplice contenuto: definisce le sopravvenienze rilevanti ai fini dell’applicazione della norma e sancisce il diritto alla rinegoziazione delle parte svantaggiata al quale, dunque, corrisponde un obbligo di controparte.
Vengono anche tipizzate le cause che possono portare alla rinegoziazione, ovvero:
In altri termini, la circostanza scatenante deve concretizzarsi in un’evenienza, eccezionale ed imprevedibile, tale da impattare in maniera significativa sul rapporto contrattuale.
Nel richiedere la negoziazione la parte svantaggiata deve conformarsi al generale principio di buona fede.
In ogni caso la rinegoziazione non altera il finanziamento complessivo dell’opera, perché è ammessa nei limiti dello stanziamento di bilancio originario.
Al comma 2 dell’art. 9, si specifica poi che la rinegoziazione ha l’esclusiva finalità di ripristinare l’originario equilibrio del contratto, avuto riguardo al complesso degli atti alla base della costituzione del rapporto e con considerazione, quindi, anche del bando e del provvedimento di aggiudicazione. La finalità è quella di circoscrivere la libertà dei contraenti poiché il nuovo accordo non deve alterare la sostanza economica ed essere comunque conforme all’interesse pubblico.
Ove le sopravvenienze straordinarie rendano la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per la parte creditrice (comma 3), quest’ultima ha diritto ad una proporzionale riduzione del prezzo, secondo le regole dell’impossibilità parziale.
Il quarto comma, infine, incentiva la gestione negoziale delle sopravvenienze attraverso la previsione delle clausole di rinegoziazione negli atti di gara, soprattutto laddove la durata del contrato o altre circostanze, quali il contesto economico, lo rendano opportuno.
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