Con la pubblicazione ed entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che ha recepito le direttive europee in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, è stata modificata anche la disciplina relativa al Direttore dei lavori.
L’articolo 101 del nuovo codice appalti, al comma 3, ne definisce il ruolo, laddove stabilisce che “Il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.”.
Esso viene nominato dalla stazione appaltante, su proposta del RUP, individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 101, comma 2, è previsto inoltre che:
- la nomina del direttore dei lavori deve effettuarsi prima dell’avvio delle procedure di gara;
- i compiti e le funzioni di direzione dei lavori devono essere attribuite ad un solo soggetto.
Sussiste, in capo al direttore dei lavori, una generale responsabilità di coordinamento e supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, nonché di tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice.
È possibile fare una distinzione dei compiti del direttore dei lavori per fasi:
Fase preliminare, in cui il direttore dei lavori deve fornire al RUP l’attestazione sullo stato dei luoghi in ordine:
- all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto;
- alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ecc.
Fase esecutiva, che comprende:
- L’accettazione dei materiali;
- La verifica del rispetto degli obblighi dell’impresa affidataria e del subappaltatore;
- La gestione delle varianti e delle riserve;
- La sospensione del rapporto contrattuale;
- La gestione dei sinistri.
Fase finale, nella quale il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’impresa affidataria e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori.
Sono inoltre previste attività di controllo amministrativo contabile, che devono essere effettuate con strumenti elettronici di contabilità. Non cambiano invece i documenti contabili da produrre.
Lo Studio Legale Tristano assiste le imprese durante la fase di esecuzione dei lavori, nell’apposizione e trattazione delle riserve e nell’eventuale contenzioso.