In Italia, come previsto dal Codice Civile art. 822 e seguenti, il demanio è costituito dai seguenti beni: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (c.c. 2774, Cod. Nav. 28, 29, 692); sul demanio marittimo insistono dunque porti turistici, imprese balneari, strutture dedicate alla nautica da diporto ed edilizia residenziale.
Sui beni demaniali si esercita inoltre l’uso pubblico, inteso come libero godimento da parte della collettività ; I beni demaniali sono, infine, inalienabili e imprescrittibili. Un privato può tuttavia utilizzare tali beni pubblici attraverso la concessione pubblica. È per tutti questi motivi che la sorte delle concessioni marittime resta a oggi uno dei temi più discussi a livello politico e giurisprudenziale.
Proprio in merito al rilascio delle concessioni demaniali si è di recente espresso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7837/2020 che ha ribadito quanto sostenuto con la pronuncia n. 688 del 2017: non è necessaria una gara pubblica per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime.
Già nel 2017 il Consiglio di Stato aveva stabilito che per l’affidamento di concessioni demaniali, provenendo la domanda dal mercato privato, non fosse necessario ricorrere alle forme tipiche della procedura a evidenza pubblica. Infatti: non sussiste un obbligo di legge di procedere all’affidamento della concessione a privati di beni demaniali economicamente contendibili nelle forme tipiche delle procedura ad evidenza pubblica previste per i contratti d’appalto della pubblica amministrazione: nell’ipotesi prevista dall’art. 37 del codice della navigazione la domanda perviene infatti dal mercato privato, al contrario dell’ipotesi tipica dei contratti pubblici, in cui è invece l’amministrazione a rivolgersi a quest’ultima; la concomitanza di domande di concessione determina già di per sé una situazione concorrenziale che preesiste alla volontà dell’amministrazione di stipulare un contratto e che pertanto non richiede le formalità proprie dell’evidenza pubblica.
Con la stessa pronuncia n. 688 del 2017 viene chiarito inoltre che l’assegnazione di concessioni senza il ricorso a gare pubbliche non comporta il venir meno di tutti gli obblighi per esse previsti: Gli obblighi di trasparenza, imparzialità e rispetto della par condicio che sono comunque imposti all’amministrazione, sono allora soddisfatti da un efficace ed effettivo meccanismo pubblicitario preventivo sulle concessioni in scadenza, in vista del loro rinnovo in favore del miglior offerente, e da un accresciuto onere istruttorio in ambito procedimentale, nonché motivazionale in sede di provvedimento finale, rivelatore degli incombenti adempiuti dalla amministrazione ai fini di rendere effettivo il confronto delle istanze in comparazione e da cui emergano in modo chiaro le ragioni ultime della opzione operata in favore del concessionario prescelto.
I giudici del Consiglio di Stato con la nuova sentenza hanno dunque ribadito che “il modello procedimentale è quello del Codice della Navigazione (art. 37, in combinato disposto con art. 18 del suo Regolamento) e non il Codice Appalti” e che “l’applicabilità del principio della previa definizione dei criteri di valutazione delle offerte alla stessa materia, perché avente a oggetto beni demaniali economicamente contendibili (Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5), va valutata alla luce della norma speciale di cui all’art. 37 del Codice della navigazione, che non la prevede”, richiamando appunto la sentenza precedentemente citata.
Lo studio legale Tristano ha maturato una significativa esperienza nelle concessioni pubbliche, fornendo assistenza, in campo consultivo e contenzioso, nelle controversie relative all’affidamento dei relativi contratti.