La prevenzione di possibili conflitti di interessi negli appalti pubblici è un elemento di rilievo nella normativa vigente, finalizzato a garantire la trasparenza e l’imparzialità delle procedure di gara. Il d.lgs. 36/2023, l’attuale Codice dei Contratti Pubblici, disciplina tale fattispecie all’articolo 16, prevedendo una regolamentazione specifica volta a prevenire l’alterazione del principio di concorrenza, trasparenza e buon andamento. L’articolo 95, inoltre, contempla il conflitto di interessi tra le cause di esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara.
L’obiettivo della normativa è evitare qualsiasi situazione in cui possano sorgere influenze indebite nel procedimento di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che si sia verificato un vantaggio concreto o meno. La mera esistenza di una relazione che possa compromettere l’imparzialità è sufficiente a determinare l’obbligo di astensione o, nei casi più gravi, l’esclusione dalla gara.
Disciplina normativa del conflitto di interessi nel d.lgs. 36/2023
L’articolo 16 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che si configura un conflitto di interessi qualora un soggetto coinvolto nella procedura si selezione del contraente, o ad esso collegato, detenga un interesse personale, finanziario o economico idoneo a compromettere la sua imparzialità e indipendenza. La norma mira a prevenire situazioni che possano ledere il principio di par condicio tra gli operatori economici.
Perché il conflitto di interessi sia rilevante ai fini della procedura di gara devono coesistere due presupposti:
L’accertamento della sussistenza di tali elementi è rimesso alla valutazione della stazione appaltante, la quale ha l’obbligo di adottare misure idonee a rimuovere eventuali interferenze indebite.
Effetti del conflitto di interessi sull’operatore economico
L’articolo 95 del d.lgs. 36/2023 annovera il conflitto di interessi tra le cause di esclusione dalle procedure di gara. Tuttavia, l’esclusione dell’operatore economico non è automatica, ma subordinata alla verifica concreta della rilevanza del conflitto e della sua incidenza sulla procedura.
Un caso ricorrente riguarda le ipotesi in cui un operatore economico partecipante alla gara sia collegato ad una società che presta consulenza alla stessa Pubblica Amministrazione. In tali circostanze, per determinare la sussistenza di un conflitto di interessi rilevante è necessario verificare:
L’assenza di tali elementi potrebbe escludere la rilevanza della relazione in termini di conflitto di interessi, ma la stazione appaltante ha comunque il potere di approfondire e richiedere chiarimenti all’operatore economico.
Dichiarazioni nel DGUE e obblighi informativi
In sede di partecipazione alla gara, l’operatore economico è tenuto a dichiarare l’assenza di situazioni di conflitto di interessi attraverso il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo). La dichiarazione deve essere resa in modo veritiero e conforme alla realtà dei fatti, pena l’esclusione dalla procedura e le eventuali conseguenze sul piano della responsabilità amministrativa e civile.
In caso di possibile conflitto di interessi, è consigliabile:
L’inosservanza degli obblighi dichiarativi potrebbe comportare non solo l’esclusione dalla gara, ma anche l’applicazione delle sanzioni previste dall’ordinamento in materia di false dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione.
Conclusioni
Il conflitto di interessi negli appalti pubblici costituisce una fattispecie rilevante, disciplinata in modo puntuale dal d.lgs. 36/2023. L’articolo 16 ne definisce i presupposti e gli obblighi di prevenzione, mentre l’articolo 95 disciplina le conseguenze in termini di esclusione dalla gara.
Per gli operatori economici è essenziale:
L’accertamento della presenza di un conflitto di interessi è rimesso alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, la quale dovrà adottare le misure necessarie per garantire l’imparzialità della procedura. Un approccio preventivo e conforme alla normativa vigente consente agli operatori economici di partecipare alle gare con maggiore sicurezza, evitando rischi di esclusione e possibili contenziosi.
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