L’articolo 42 del d.lgs. 50/2016 disciplina il conflitto di interesse nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
In un contesto talvolta soggetto ai rischi di interferenze, al fine di tutelare il principio della concorrenza e del prestigio della pubblica amministrazione, l’articolo 42 regolamenta lo svolgimento delle gare pubbliche al fine di preservarne l’integrità.
Al primo comma, l’articolo si rivolge direttamente alle stazioni appaltanti a cui richiede, al fine di garantire equità di trattamento a tutti gli operatori economici partecipanti alla gara, misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.
La ratio della norma è quella di escludere che la selezione del contraente sia basata su considerazioni estranee all’appalto, evitando quindi che l’amministrazione possa lasciarsi guidare da preferenze di carattere unicamente soggettivo.
Il secondo comma del citato art. 42 mira a stabilire e definire le fattispecie che possono comportare l’attuarsi di un conflitto di interesse. Più direttamente, proibisce a qualunque tipo di soggetto coinvolto nella gara, di influenzare in alcun modo la stessa. Si ha conflitto di interesse, infatti, dinanzi a qualunque intervento che possa comportare un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione (sul punto, Cons. Stato, Sez. V , 11 luglio 2017 , n. 3415).
Nella circostanza in cui dovessero presentarsi dei casi nei quali il personale amministrativo versi nella condizione esplicitata al comma 2 e debba ritenersi quindi che, in qualsiasi maniera, motivi personali, economici, ecc., possano comportare un’influenza diretta o indiretta nella gara, il personale stesso, a mente del successivo art. 3, è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
Quanto stabilito nei punti precedenti è ritenuto applicabile anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
Le stazioni appaltanti devono dunque vigilare affinché quanto stabilito all’art. 42 venga rispettato, al fine di poter procedere esse stesse più facilmente all’individuazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse. Questa sinergia tra legge e P.A. ha come fine quello di favorire la diffusione delle buone pratiche, così che vi sia una tutela (garantita da imparzialità e trasparenza), di tutte le parti interessate, soprattutto per i soggetti che vengono coinvolti inconsapevolmente in procedure a rischio.
Secondo la giurisprudenza “La sussistenza del conflitto di interessi ex art. 42, comma 2, d.lg. n. 50/2016 deve essere verificata in concreto sulla base di prove specifiche” (Cons. Stato , sez. V , 17 aprile 2019 , n. 2511), rilevando, a tal fine, tutte le situazioni idonee a compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta nell’esercizio del potere decisionale (Tar Campania, Salerno, Sez. I, 6 aprile 2018, n. 524).
Lo Studio Legale Tristano assiste le imprese nella fase partecipazione alla gara, nella fase di esecuzione del contratto e nei relativi contenziosi su tutto il territorio nazionale.