Per bando di gara si intende l’atto amministrativo con il quale una Stazione Appaltante che intenda affidare un contratto pubblico per l’esecuzione di un’opera, per l’acquisto di beni e servizi o per l’affidamento di una concessione, indice una procedura di selezione del contraente.
Si tratta di un atto di natura generale a rilevanza esterna che insieme agli altri documenti predisposti dalla Stazione Appaltante (capitolato, disciplinare, allegati) forma la c.d. lex specialis della gara, ovvero tutte le regole e le prescrizioni con cui si disciplina il procedimento competitivo in questione.
Attraverso il bando di gara, generalmente predisposto sulla base di modelli tipo predisposti dall’ANAC ai sensi dell’art. 71 del Codice dei contratti pubblici (d. lgs n. 50/16), la Pubblica Amministrazione manifesta la propria volontà di selezionare un contraente per la stipula di un contratto pubblico.
Al fine di garantire la parità di trattamento fra tutti gli operatori economici che ambiscono a contrarre con la P.A., nonché per il rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, la procedura di selezione è disciplinata da norme nazionali (decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016) e comunitarie (direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE).
L’art. 35 del Codice degli appalti, recependo la disciplina comunitaria in materia, prevede che, al di sopra di determinati importi stabiliti ogni biennio, tutte le gare devono essere indette a livello europeo.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono state aggiornate soglie per le gare d’appalto di rilevanza europea.
Le nuove soglie di rilevanza comunitaria nei settori ordinari saranno:
- Euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- Euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
- Euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX del d.lgs. 50/2016.
Ai sensi del Codice dei contratti, le procedure d’appalto che possono essere utilizzate dalle Stazioni Appaltanti sono le seguenti:
- procedura aperta (art. 60 d. lgs. n. 50/16): ovvero la procedura grazie alla quale chiunque può presentare un’offerta, a condizione che questa soddisfi i requisiti richiesti dal bando.
- procedura ristretta (art. 61 d. lgs. n. 50/16): ovvero la procedura secondo la quale chiunque può partecipare a condizione però che abbia superato una preselezione.
- La procedura competitiva negoziata (art. 63 d. lgs. n. 50/16): ovvero una procedura che può avvenire anche senza la pubblicazione di un bando di gara. In questo caso la preselezione dei partecipanti e la presentazione dell’offerta verranno negoziate;
- Dialogo competitivo (art. 64 D.lgs. 50/2016)
- Partenariato per l’innovazione (art. 65 D.lgs. 50/2016)
Come previsto dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Allegato XIV, Parte I, lett. C), i bandi di gara devono contenere le seguenti informazioni minime:
- Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata;
- Descrizione dell’appalto (natura ed entità dei lavori; natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi);
- Importo totale stimato dell’appalto;
- Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, durata del contratto;
- Condizioni di partecipazione;
- Tipo di procedura di aggiudicazione (con eventuale motivazione del ricorso alla procedura accelerata, in caso di procedure aperte e ristrette e di procedure competitive con negoziazione);
- Criteri di aggiudicazione dell’appalto;
- Termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariati per l’innovazione);
- Indirizzo al quale trasmettere le offerte o le domande di partecipazione;
- Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, riferimenti del del servizio presso il quale richiedere tali informazioni.
I bandi di gara, infine, devono essere pubblicati:
- sulla piattaforma online dell’Anac;
- sotto forma di estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo in cui si eseguono i contratti.
- Nel caso di importi superiori alle soglie comunitarie, il bando di gara prevede la pubblicazione per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale.
- Nel caso di progetti rilevanti in ambito europeo, tutte le informazioni devono essere inviate alla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, che pubblica poi il bando di gara su TED (Tenders Electronic Daily, un proprio portale online per i progetti pubblici europei.
Lo Studio Legale Tristano presta assistenza e consulenza nella partecipazione a procedure di selezione pubbliche e nei contenziosi da esse derivanti.