I termini per fare ricorso alla luce del decreto “sblocca cantieri”. Una delle novità più importanti introdotte dal Decreto Legge n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) è l’ abrogazione del rito “super speciale” introdotto dall’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Prima dell’entrata in vigore del decreto “sblocca cantieri”, la non ammissione, o l’esclusione dalla gara, per motivi attinenti alla valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali del concorrente, andava impugnata entro 30 giorni dalla pubblicazione della notizia sul portale istituzionale della Stazione Appaltante.
Oggi, con l’abrogazione del Rito Super Speciale o Super Accelerato Appalti, è possibile attendere l’esito della gara ed impugnare l’esclusione, la non ammissione (o l’altrui ammissione) entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
Gli altri termini propri del rito appalti restano invariati.
La notifica del ricorso all’Amministrazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni, decorrenti :
La sentenza del TAR è appellabile con ricorso al Consiglio di Stato, unico rgano competente in grado di appello per l’impugnazione di tutte le pronunce di primo grado, con sede in Roma, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza o 3 mesi dalla sua pubblicazione.
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