Al fine della partecipazione ad una procedura di selezione per l’affidamento di contratti pubblici, gli operatori economici devono dimostrare di essere in possesso di precisi requisiti, idonei a dimostrare il possesso di capacità adeguate, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti (d. lgs. n. 50/16).
I requisiti prescritti dalla legge possono essere di ordine generale o di ordine speciale, essi inoltre, come specificato dal Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 12 dicembre 2018, n. 7022, devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.
I requisiti generali, la cui mancanza ha come conseguenza l’immediata esclusione dalla gara (anche se non espressamente richiamati nel bando), sono elencati nell’ 80 del d.lgs n. 50/16 e riguardano l’affidabilità morale e professionale del partecipante alla gara d’appalto.
Rientrano tra i requisiti di ordine generale la non assoggettabilità allo stato di fallimento, l’assenza di sentenze passate in giudicato per reato contro lo Stato e l’assenza di violazioni definitivamente accertate di natura fiscale, contributiva, assistenziali ovvero riferite a riciclaggio o frodi.
I requisiti di speciali provano, invece, la capacità economica e l’esperienza tecnica e professionale del concorrente che partecipa ad una procedura di selezione pubblica.
Essendo tali requisiti mutevoli a seconda della gara in questione, la loro portata cambia in base alle esigenze della stazione appaltante che dimostra, dunque, nei limiti previsti dal bando, un’ampia discrezionalità in materia. Tali criteri di selezione quindi, come specificato nell’art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016 devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.
Lo stesso art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016, precisa inoltre che i criteri di selezione riguardano esclusivamente:
i requisiti di idoneità professionale, nei quali sono ricomprese le problematiche inerenti ai codici ATECO, all’iscrizione presso albi professionali e in registri, alla licenza prefettizia, e all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
la capacità economica e finanziaria, la quale ha riguardo al fatturato dell’impresa (fatturato minimo annuo, fatturato globale e fatturato specifico), alle sue referenze bancarie (soprattutto i rapporti tra attività e passività e, infine, alla adeguatezza della sua copertura assicurativa contro i rischi professionali;
le capacità tecniche e professionali: in questo caso le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità.
Possono inoltre valutarne i requisiti reputazionali sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono “l’affidabilità” dell’impresa. Infine ne esaminano i precedenti comportamenti, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.
Lo Studio legale Tristano assiste i propri clienti nella fase di preparazione dell’offerta, durante la gara e nell’esecuzione del contratto pubblico, nonché nei relativi contenziosi davanti al Giudice Ordinario e al Giudice Amministrativo.