Il susseguirsi degli interventi legislativi volti a fermare l’aumento dei contagi da Covid-19 ha reso più difficile, per aziende e cittadini, capire cosa si può fare con la Certificazione Verde e cosa sia impedito per chi non ce l’ha. Alcuni chiarimenti sull’attività tramite distributori automatici
L’emergenza epidemiologica determinata dal Covid-19 è tutt’altro che terminata. Questa situazione ha indotto il legislatore a emanare recentemente nuove norme che riguardano l’obbligo di Certificazione Verde Covid-19, nella forma del Green Pass e del Super-Green Pass. In particolare, il D.P.C.M. 22 gennaio 2022 ha allargato il novero delle attività per accedere alle quali è obbligatoria la Certificazione Verde.
Questa ultima evoluzione normativa interessa il settore della ristorazione e, conseguentemente, quello del Vending. Pertanto, uno degli interrogativi più frequenti che ci si pone nel nostro settore è in che modo e in che misura queste novità normative influenzino, in concreto, il servizio di Distribuzione Automatica.
E’ possibile fornire risposta al sopra accennato quesito affrontando la questione sotto due diverse prospettive per l’imprenditore:
Sotto il primo aspetto, il citato DPCM del 22/01/2022 prevede espressamente l’obbligo del Green Pass per accedere a un ampio ventaglio di servizi e attività commerciali. Al contrario, non è tenuto a possedere la Certificazione il soggetto che fruisca di servizi di tipo alimentare e di prima necessità, da soddisfarsi mediante l’accesso esclusivo alle attività commerciali di vendita al dettaglio.
Il servizio di ristorazione mediante distributori automatici rientra, a parere dello scrivente, in quelle attività che non necessitano della suddetta Certificazione Verde per poter usufruire dei servizi erogati. Da un lato, infatti, il Vending ha ad oggetto principalmente servizi alimentari di prima necessità e, dall’altro, la peculiarità del servizio di ristorazione mediante l’utilizzo di distributori automatici, oltre a rientrare nella vendita al dettaglio, è proprio quella di non necessitare dell’intervento di alcun addetto per l’erogazione del servizio. L’acquisto si perfeziona mediante l’interazione con un macchinario. La limitazione della fruizione di detto servizio sarebbe del tutto illogica. Infatti, non essendoci alcun tipo di contatto o interazione tra soggetti non vi è alcun pericolo di contagio.
Se è pacifica la possibilità di fruire dei servizi erogati mediante distributori automatici, più problematica è la questione relativa alla contemporanea possibilità di consumare i prodotti acquistati dai distributori automatici nelle aree all’uopo predisposte.
La fruizione dei servizi acquistati dai distributori automatici soggiace alle limitazione previste per i luoghi pubblici al chiuso dove è possibile accedere soltanto con il Super Green Pass, di cui al decreto-legge 26 novembre 2021, n. 17 , per come modificato dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dal decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 229 – il quale ha esteso tale obbligo a una serie di altri spazi, come musei, piscine o palestre – e, più recentemente, dal D.P.C.M. 22 gennaio 2022.
E’ dunque evidente il seguente paradosso: l’utente può accedere alle aree di ubicazione dei distributori automatici e acquistare i beni in essi contenuti ma, senza Super Green Pass, non può consumare detti beni nelle aree antistanti o in quei luoghi ove sia necessario possedere detta Certificazione.
Dunque, anche se non formalmente esplicitato dal legislatore c’è, nei fatti, una netta separazione tra acquisto dei beni tramite distributori, per il quale l’utente non ha bisogno di alcuna certificazione, e consumazione di quanto acquistato, per la quale l’utente ha invece bisogno del Super Green Pass.
Il motivo di tale distinzione tra la possibilità di acquistare e quella di consumare, a seconda che il soggetto sia, o meno, dotato di certificazione verde rafforzata, derivi dalla necessità di rimuovere i dispositivi di protezione individuale (mascherina ffp2) per poter consumare i cibi e le bevande.
L’accesso e la fruizione dei punti di ristoro presenti all’interno dei locali ove sono ubicati i distributori automatici deve essere controllata e regolamentata dal soggetto che gestisce le aree, nella maggioranza dei casi, l’azienda/ente che concede gli spazi per l’installazione delle macchine. Più specificatamente, il datore di lavoro ovvero il soggetto che, da contratto, gestisce l’area di “somministrazione/consumazione”.
L’obbligo di far rispettare le prescrizioni previste per legge grava, quindi, sul soggetto che gestisce l’area o ne regolamenta la fruizione. Si ritiene che la società di gestione vending sia, al più, onerata ad esporre adeguati avvisi che segnalino le regole di buona condotta e di fruizione dei servizi offerti, in coordinamento con il soggetto beneficiario del servizio. Data l’eterogeneità delle situazioni, è tuttavia assai difficile illustrare una casistica esaustiva di come ci si debba regolare nello specifico; occorre ribadire che le soluzioni adottate dovranno conformarsi ai principi e alle misure volte al contenimento della diffusione del Covid-19 sopra accennate.
Sotto un secondo profilo, per quanto concerne gli adempimenti posti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori, salvo il caso previsto per gli Over 50, i quali, a far data dal 1° febbraio 2022, sono obbligati ex lege a vaccinarsi per poter svolgere l’attività lavorativa, i lavoratori che non rientrano in tale fascia di età devono unicamente possedere il semplice Green Pass. Pertanto, nel caso in cui detti soggetti non dovessero essere vaccinati, essi dovranno continuare a effettuare regolarmente dei tamponi per essere in regola con la certificazione verde richiesta.
Nel caso in cui il lavoratore non dovesse ottemperare alle prescrizioni di legge, ovvero l’obbligo vaccinale per gli Over 50 o il possesso della certificazione verde rilasciata mediante tampone o ciclo vaccinale, il datore di lavoro avrà l’obbligo di sospendere il lavoratore dallo svolgimento dell’attività lavorativa, senza però poter procedere al licenziamento. Durante il periodo di sospensione il lavoratore non avrà diritto ad alcuna prestazione retributiva ma conserverà il posto di lavoro.