Il “contraente generale” o “general contractor” è il soggetto incaricato di snellire e accelerare i tempi di realizzazione delle opere pubbliche strategiche, assumendo su di sé le funzioni di progettista, costruttore ed in parte di finanziatore dell’opera da realizzare.
Il profilo e le modalità operative del general contractor sono stati in primis delineati attraverso il decreto delegato 20 agosto 2002, n. 190, come modificato dal d.lgs. n. 189/2002. In particolare l’articolo 6 (modalità di realizzazione delle infrastrutture con affidamento al contraente generale), l’articolo 9 (affidamento a contraente generale) e l’art. 10 (procedura di aggiudicazione al contraente generale), a cui si sono aggiunti gli articoli del Capo II-bis, relativo alla qualificazione dei contraenti generali (dall’art. 20-bis al 20-undecies), a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 9/2005 istituivo di un sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche, distinto dal sistema di qualificazione delle imprese meramente esecutrici di lavori pubblici.
La disciplina del contraente generale veniva poi trasposta (insieme alle ulteriori disposizioni di cui al decreto legislativo n. 190/2002), senza modifiche rilevanti, negli artt. 161-194, del cd. codice appalti, recato dal decreto legislativo n. 163 del 2006, ed attualmente nel d.lgs n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), il cui art. 194, comma 1, stabilisce che:
Con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 195, comma 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori.
Il successivo comma 2 dell’art. 194 sopra citato stabilisce gli obblighi principali del contraente generale:
Prima dell’introduzione di questa figura, gli unici istituti a cui fosse possibile ricorrere per l’esecuzione di opere pubbliche tramite privati erano l’appalto e la concessione di costruzione e gestione. Il limite di tali strumenti consisteva nel riguardare esclusivamente la fase di realizzazione dell’opera e non le fasi precedenti di progettazione e affidamento del contratto, così come previsto dalla previgente normativa in materia di appalti, che non consentiva l’accorpamento di tutte le fasi (progettazione, affidamento ed esecuzione) in un unico contesto.
Con l’introduzione della figura del contraente generale è stato possibile invece superare gli svantaggi di tali precedenti modelli, tra i quali la difficoltà di coordinamento, i ritardi ed i costi maggiori. Infatti, il general contractor, essendo un soggetto realizzatore globale dell’opera, organizzato in modo tale da garantire al committente pubblico la realizzazione del lavoro, si può occupare, “chiavi in mano”, sia della progettazione sia della realizzazione.
Sebbene l’intento del legislatore sia da considerarsi lodevole, è altresì incontrovertibile che, nei fatti, non sempre il contraente generale ha mantenuto le aspettative, dimostrandosi all’altezza del compito affidatogli.
Molto spesso, l’unico criterio distintivo è stato quello “economico-dimensionale”. Chi possedeva già al proprio interno maggiori mezzi – soprattutto finanziari – ha avuto la possibilità di proporsi sul mercato come general contractor. Chi, al contrario, pur essendo professionalmente competente in egual misura (o ancor di più), era tuttavia dotato di minore capacità economica, ha visto pressoché azzerate le proprie chanches di entrare nel ristretto circolo dei contraenti generali, con grave detrimento della concorrenza.
E’ quindi auspicabile un intervento legislativo al fine di favorire l’ingresso del maggior numero di soggetti sul mercato, anche attraverso forme di agevolazione economica e fiscale.
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