Il codice dei contratti pubblici (d. lgs n. 50/2016) prevede, all’articolo 51, comma 1, che le stazioni appaltanti, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, abbiano l’onere di suddividere gli appalti in lotti funzionali.
Il “lotto funzionale”, ai sensi dell’art. 3 del codice dei contratti, è uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 novembre 2007, n. 2803).
Tale suddivisione deve avvenire, a mente del summenzionato art. 51, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture e, nell’ipotesi di mancata suddivisione qualora ricorrano le condizioni per il frazionamento, il bando di gara, la lettera di invito o la relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 del codice devono adeguatamente motivare siffatta scelta.
Dalla lettura del dato normativo, i Giudici Amministrativi hanno quindi desunto che il codice dei contratti pubblici vigente considera quale ipotesi ordinaria e regolare la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali di un appalto che preveda due o più specializzazioni operative, e condiziona la deroga all’ordinaria suddivisione in lotti alla formulazione di una specifica motivazione che, nel momento iniziale della procedura, non può che essere contenuta nel bando di gara o nella lettera di invito, afferendo la relazione unica di cui agli artt. 99 e 139 del d.lgs. n. 50/2016 ad un momento successivo all’aggiudicazione della gara stessa (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 8 febbraio 2018, n. 356).
La possibilità del frazionamento dell’appalto in lotti di gara è subordinato alla “divisibilità” dei lavori, dei servizi o delle forniture, di modo che vi possa essere frazionamento nei vari sub-lotti. Oltre a ciò, con riguardo al preminente interesse pubblico, l’Amministrazione deve valutare approfonditamente l’effettiva modalità tecnica di realizzazione del frazionamento e la sua conseguente convenienza economica, non solo per la stessa stazione appaltante ma anche nell’ottica della selezione del miglior contraente, al fine dell’ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie della collettività.
Le stesse stazioni appaltanti possono anche, purché questo sia specificato nel bando, decidere di porre un limite al numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un unico offerente, così come stabilire in modo chiaro quali siano le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare in fase selettiva, nonché le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte ricevute sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.
Il valore del lotto deve essere idoneo a garantire alla microimprese e alle piccole e medio imprese l’effettiva possibilità di partecipare alla gara.
È proibito alle stazioni appaltanti la suddivisione in lotti con il solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
Anche quando l’intento sia quello di favorire lo sviluppo delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il frazionamento della gara d’appalto non può essere utilizzato al fine di aggirare le procedure del codice, operando il frazionamento artificioso di un appalto unitario.
Per frazionamento artificioso si intende la frammentazione di un unico contratto di valore pari o superiore alla soglia comunitaria in lotti di valore inferiore, che, verrebbero conseguentemente aggiudicati con procedure meno competitive. Questa pratica rende illegittima la procedura e configura il reato di abuso d’ufficio di cui all’articolo 323 del c.p.
Qualora si ravvisi l’irregolarità di un bando, per frazionamento artificioso o, al contrario, per mancata suddivisione in lotti, è possibile impugnare il bando stesso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.
Lo Studio Legale Tristano assiste i propri clienti nella valutazione degli eventuali profili di illegittimità dei bandi di gara, predisponendo i successivi atti impugnatori soltanto in caso di effettiva sussistenza di vizi accoglibili, nell’ottica della massima trasparenza e della riduzione dei costi.