Nel panorama degli appalti e delle concessioni pubbliche, la corretta interpretazione dei requisiti di partecipazione rappresenta una delle principali fonti di contenzioso. Uno dei temi più discussi riguarda la prova del fatturato, soprattutto quando la gara ha ad oggetto una concessione di servizi e non un appalto. In particolare, ci si chiede: nei contratti di concessione, il pagamento dei canoni alla Pubblica Amministrazione può valere come prova del fatturato ai fini della capacità tecnico-professionale?
La risposta, come chiariremo in questo approfondimento, è negativa. E la ragione risiede nella natura stessa del rapporto concessorio e nei principi sanciti dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), nonché nella giurisprudenza amministrativa più recente.
Cosa si intende per fatturato in una gara pubblica?
Nei procedimenti di affidamento di contratti pubblici, tra i requisiti richiesti per partecipare rientrano spesso:
Nel caso specifico dei contratti di concessione, è quest’ultimo requisito ad assumere rilevanza decisiva. L’art. 100 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che la stazione appaltante può richiedere:
"l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con indicazione dell'importo, delle date e dei destinatari pubblici o privati."
In altre parole, la capacità tecnico-professionale deve emergere da servizi realmente eseguiti, per importi significativi, e non da elementi indiretti o formali.
Concessione o appalto: la differenza è sostanziale
Nel caso dell’appalto, il fatturato può coincidere con il valore dei corrispettivi pagati dalla stazione appaltante. Ma nel caso della concessione, cambia tutto: il concessionario non viene remunerato dalla PA, bensì ricava i propri introiti direttamente dall’utenza.
Nei contratti di concessione, infatti:
Il canone concessorio può sostituire la prova del fatturato?
No. Il canone versato dal concessionario alla PA è un elemento economico rilevante, ma non può essere confuso con il fatturato:
Al più, il canone può fungere da indizio complementare in presenza di altri elementi probatori, ma non può mai essere sufficiente da solo a dimostrare la capacità tecnico-professionale.
Cosa dice la giurisprudenza?
Il Consiglio di Stato ha più volte chiarito che la dimostrazione del requisito tecnico-professionale richiede documentazione oggettiva, puntuale e conforme alla lex specialis.
“L'onere di dimostrazione del requisito tecnico-professionale richiede la produzione di elementi oggettivi e certi riferiti all'esecuzione di servizi analoghi nel periodo utile, non potendosi fondare su dati contrattuali generici o elementi indiretti.”
(Cons. Stato, Sez. V, sent. 21 giugno 2022, n. 5089)
Il solo richiamo al pagamento del canone non è sufficiente. Occorre invece fornire:
La posizione dell’ANAC
Anche l’ANAC ha sempre distinto tra:
Pertanto, ogni offerta che non contenga adeguata documentazione a supporto del fatturato rischia l’esclusione, ai sensi dell’art. 108 del Codice, se i requisiti richiesti dalla lex specialis non risultano soddisfatti.
Conclusioni per operatori economici e stazioni appaltanti
Chi partecipa a una gara pubblica per una concessione di servizi (come il vending, il trasporto scolastico, o la gestione di spazi pubblici) deve:
Chi valuta le offerte, dal canto suo, deve ricordare che l’ammissione di operatori privi di idonea documentazione comporta un vizio grave del procedimento, esponendo l’aggiudicazione all’annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela.
In sintesi
Il pagamento del canone non è, da solo, idoneo a dimostrare la capacità tecnico-professionale in una concessione pubblica. La normativa richiede che il fatturato sia riferibile ai servizi effettivamente prestati e documentato in modo analitico e verificabile.
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